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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32925/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso IRPEF presentata da un lavoratore per le imposte trattenute su somme corrisposte dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, in relazione a spese di viaggio collegate a una prestazione resa fuori dalla sede ordinaria. La CTP aveva accolto la domanda ritenendo illegittimo il silenzio-rifiuto; la CTR ha poi parzialmente riformato la decisione, ritenendo non imponibili le spese di viaggio anche se erogate sotto forma di indennità chilometrica o di trasporto, ma escludendo il rimborso per le annualità 1998-1999 per tardività dell'istanza. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 51, commi 1 e 5, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la CTR abbia erroneamente qualificato come analitici rimborsi che sarebbero invece forfettari; deduce che, per il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, le somme percepite sarebbero imponibili, salvo prova del lavoratore che si tratti di rimborsi di spese sostenute nell'interesse del datore di lavoro. Il contribuente resiste eccependo l'inammissibilità per conformità della sentenza alla giurisprudenza di legittimità e per novità delle questioni sollevate in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene che la censura dell'Agenzia sia infondata perché la CTR ha correttamente escluso la tassazione delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese di viaggio/trasferta, anche quando riconosciute come indennità chilometrica o di trasporto, trattandosi di spese sostenute per rendere la prestazione e idonee a evitare un depauperamento retributivo. La Corte osserva inoltre che il ricorso non indica quali voci sarebbero estranee alle spese di viaggio né in quale misura eccedano i limiti di non imponibilità previsti dall'art. 51, comma 5, TUIR. Viene ritenuto fuorviante anche il richiamo all'art. 51, comma 2, lett. d), TUIR, norma riferita ai servizi di trasporto collettivo e non alla disciplina delle indennità di trasferta. Conseguentemente il ricorso è respinto e l'Agenzia è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma invocata per dedurre il vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 51, commi 1 e 5, d.P.R. n. 917/1986

    La Corte ribadisce che il comma 5 disciplina le indennità di trasferta fuori dal territorio comunale, escludendo dal reddito imponibile la parte riferibile alle spese di viaggio e di trasporto; i rimborsi analitici delle spese effettive non concorrono al reddito, mentre il rimborso forfettario può essere imponibile nei limiti eccedenti fissati dalla norma.

  • art. 51, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 917/1986

    È ritenuto inconferente rispetto alla disciplina delle trasferte, poiché riguarda i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti e non limita la non imponibilità delle spese di viaggio nelle trasferte.

  • art. 13 TUIR

    È richiamato dall'Agenzia come regola sulle detrazioni, ma la Corte non lo assume come decisivo ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 2103 c.c.

    È richiamato per affermare che la scelta organizzativa del datore di lavoro sulla temporaneità o definitività dell'assegnazione spetta al datore e non può essere riqualificata dall'amministrazione fiscale.

Massime di principio

  • In materia di IRPEF sui redditi di lavoro dipendente, le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese di trasferta non hanno natura necessariamente retributiva: se rimborsano costi di viaggio, vitto o alloggio effettivamente sostenuti e inerenti alla prestazione, non concorrono al reddito nei limiti e secondo la struttura prevista dall'art. 51 TUIR.
  • Ai fini dell'imposizione delle indennità di trasferta, occorre distinguere tra rimborso analitico e rimborso forfettario: nel primo caso il ristoro di spese documentate non è imponibile; nel secondo il trattamento fiscale dipende dal superamento dei limiti legali, con imponibilità della sola eccedenza.
  • Quando una sentenza di merito accerta che le somme erogate sono collegate a spese di viaggio o trasporto affrontate per eseguire la prestazione, la parte che ne contesta la non imponibilità deve indicare specificamente quali voci siano estranee alle spese di viaggio e in quale misura superino i limiti normativi; in mancanza di tale specificazione la censura non è idonea a sovvertire la decisione impugnata.
  • La qualificazione dell'assegnazione del lavoratore come trasferta o trasferimento appartiene al giudice di merito e, una volta accertata la natura di trasferta, l'amministrazione fiscale non può autonomamente riqualificare la scelta organizzativa del datore di lavoro per mutare il trattamento tributario delle somme corrisposte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRetribuzione e TFR
RamiTributiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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