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Sentenza

Sentenza n. 10242/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi degli artt. 5, 11, 12 co. 5, D.Lgs. 23.2.2006, n. 109, notificato in data 14.1.2022, recante l'inflizione della sanzione disciplinare della rimozione del ricorrente dall'Ordine Giudiziario a far data dal 15.10.2021, data di deposito della Sentenza della Corte Suprema di Cassazione SS.UU. n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202204062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Presidente della Repubblica recante l'esecuzione della sanzione disciplinare della rimozione dall'Ordine giudiziario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto presidenziale che dava esecuzione alla sanzione disciplinare della rimozione dall'Ordine giudiziario, irrogata dalla Sezione disciplinare del CSM e divenuta esecutiva dopo il rigetto, da parte delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, del ricorso contro la decisione disciplinare. Ha sostenuto, anzitutto, che la proposizione di un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'art. 6 CEDU, avrebbe escluso l'irretrattabilità della decisione disciplinare e impedito l'esecuzione della rimozione. Ha inoltre dedotto la pregiudizialità del separato giudizio amministrativo relativo al rigetto, da parte del Plenum del CSM, della proposta di dispensa dal servizio, sostenendo che l'eventuale esito favorevole di tale giudizio avrebbe potuto travolgere la rimozione e che l'amministrazione avrebbe dovuto attendere la definizione di quel contenzioso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla pendenza del ricorso alla Corte EDU, ha rilevato che l'art. 35 CEDU presuppone l'esaurimento delle vie di ricorso interne e che, nel caso concreto, la decisione disciplinare era divenuta definitiva dopo il rigetto del ricorso da parte delle Sezioni Unite della Cassazione. La mera proposizione del ricorso sovranazionale non produce effetti sospensivi o caducatori sull'irretrattabilità delle decisioni nazionali, che permane sino all'eventuale pronuncia favorevole della Corte EDU. È stata respinta anche la censura fondata sulla pendenza del procedimento relativo alla dispensa dal servizio: il procedimento disciplinare e quello di dispensa sono autonomi, riguardano oggetti diversi e non sono tra loro connessi né in rapporto di pregiudizialità. Inoltre, il separato ricorso sulla dispensa era stato respinto con sentenza passata in giudicato. Il decreto presidenziale, quale atto vincolato e consequenziale all'accertamento dei presupposti previsti dall'art. 12, comma 5, d.lgs. 109/2006, doveva quindi dare esecuzione alla rimozione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35 CEDU

    La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva

    Il previo esaurimento dei rimedi interni conferma che il ricorso alla Corte EDU presuppone la definitività della decisione nazionale; la sua proposizione non sospende né elimina l'irretrattabilità della decisione interna.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 109/2006

    l'applicazione della sanzione della rimozione consegue automaticamente in caso di condanna del magistrato ... che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa

    Ricorrendo i presupposti stabiliti dalla disposizione, la rimozione consegue automaticamente e il decreto presidenziale di esecuzione ha natura vincolata e consequenziale.

  • art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. 109/2006

    La disposizione è richiamata dall'art. 12, comma 5, quale riferimento per i fatti che fondano la conseguenza disciplinare automatica della rimozione.

  • artt. 163 e 164 Codice penale

    Sono richiamati dall'art. 12, comma 5, d.lgs. 109/2006 in relazione alla sospensione condizionale dell'esecuzione della pena.

  • art. 168 Codice penale

    È richiamato dall'art. 12, comma 5, d.lgs. 109/2006 in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena.

  • art. 6 CEDU

    È indicato dal ricorrente quale parametro della controversia proposta alla Corte EDU, ma la sentenza fonda la decisione sull'assenza di effetti sospensivi della mera proposizione del ricorso sovranazionale.

Massime di principio

  • La mera proposizione di un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo non sospende né caduca l'efficacia o l'irretrattabilità di una decisione nazionale definitiva; tali effetti possono derivare soltanto da un'eventuale pronuncia favorevole della Corte sovranazionale.
  • Quando la legge collega automaticamente la rimozione di un magistrato alla ricorrenza dei presupposti penali e disciplinari previsti dall'art. 12, comma 5, d.lgs. 109/2006, il decreto presidenziale che dà esecuzione alla sanzione ha natura vincolata e consequenziale.
  • Il procedimento disciplinare e il procedimento amministrativo di dispensa dal servizio del magistrato sono autonomi e non sono reciprocamente pregiudiziali, poiché riguardano presupposti e oggetti diversi; la pendenza del giudizio sulla dispensa non impedisce l'esecuzione di una sanzione disciplinare definitiva.
  • L'amministrazione non è tenuta a sospendere l'esecuzione di una decisione disciplinare definitiva in attesa dell'esito di un diverso procedimento amministrativo, anche quando il dipendente prospetti una possibile incidenza futura dell'altro procedimento sulla propria posizione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAutotutela
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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