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Sentenza

Sentenza del 06/04/2016 n. 6628 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento sostenendo: 1) l'irregolarità della notificazione, effettuata presso il legale rappresentante anziché presso la sede sociale; 2) l'omesso invio della comunicazione di irregolarità, necessaria per consentire il pagamento con sanzioni ridotte al 10% anziché al 30%; 3) la tardività della notificazione della cartella. In Cassazione ha inoltre dedotto violazioni di legge e vizi di motivazione. La Corte ha rilevato che i quesiti formulati erano generici e astratti, quindi inammissibili ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Quanto alla comunicazione di irregolarità, ha comunque ritenuto il motivo infondato, precisando che essa è necessaria solo quando il controllo automatizzato evidenzi errori nella dichiarazione e che, nel caso concreto, la comunicazione risultava inviata e consegnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della società e ha confermato la validità della decisione della Commissione Tributaria Regionale. È stata ritenuta sanata, anche per effetto della costituzione in giudizio, l'eventuale irregolarità della notificazione. È stata inoltre ritenuta tempestiva la cartella, notificata entro il termine applicabile, e provata la spedizione e consegna della comunicazione di irregolarità. La ricorrente è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.200 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36-bis, comma 3, non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo, salvo che il controllo riveli l'esistenza di errori.

    Nel controllo automatizzato delle imposte dirette, la comunicazione di irregolarità è obbligatoria quando emergono errori nella dichiarazione; non costituisce invece una condizione generale e automatica per ogni iscrizione a ruolo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 54-bis, comma 3, in materia di IVA, non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo, salvo che il controllo riveli errori.

    La stessa regola vale per l'IVA: la comunicazione preventiva è necessaria in presenza di irregolarità risultanti dal controllo, mentre non è richiesta indiscriminatamente per ogni cartella derivante da liquidazione automatizzata.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    La disposizione disciplina la comunicazione degli esiti del controllo e la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte quando emergono irregolarità.

  • Art. 145 c.p.c.

    Disciplina la notificazione degli atti alle società e agli enti. Tuttavia, l'eventuale vizio della notificazione può essere sanato se l'atto raggiunge comunque il suo scopo, anche attraverso la costituzione in giudizio del destinatario.

  • Art. 156 c.p.c.

    Il raggiungimento dello scopo dell'atto processuale sana la nullità della notificazione. Nel caso concreto, la costituzione in giudizio della società ha comportato la sanatoria dell'eventuale vizio notificatorio.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per le sentenze soggette al regime transitorio applicabile, imponeva quesiti di diritto e momenti di sintesi specifici, completi e pertinenti. Quesiti generici, astratti o non coerenti con la decisione impugnata comportavano l'inammissibilità del motivo.

  • Legge n. 156 del 2005

    È stata richiamata dalla Commissione Tributaria Regionale ai fini del termine di notificazione della cartella, ritenuta tempestiva perché notificata entro il 31 dicembre 2005, quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Massime di principio

  • Un vizio di notificazione non determina necessariamente l'annullamento dell'atto: se il destinatario si costituisce in giudizio e dimostra di aver conosciuto l'atto, il vizio può essere sanato per raggiungimento dello scopo.
  • Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni, la comunicazione di irregolarità non è sempre obbligatoria: assume rilievo soprattutto quando l'ufficio rileva errori o irregolarità nella dichiarazione e consente il pagamento con sanzioni ridotte.
  • Chi contesta una comunicazione di irregolarità deve confrontarsi con l'accertamento di fatto sulla sua spedizione e ricezione; in Cassazione non è sufficiente riproporre genericamente la contestazione.
  • Nel giudizio di Cassazione i motivi devono indicare con precisione i fatti, la norma applicata dal giudice di merito e la diversa regola ritenuta corretta. Quesiti astratti o scollegati dalla motivazione della sentenza sono inammissibili.
  • La contestazione della tardività della cartella deve essere verificata alla luce del termine decadenziale concretamente applicabile all'anno d'imposta e alla dichiarazione presentata, non sulla base di una semplice allegazione generica.
  • Quando la decisione si fonda su più ragioni autonome, l'impugnazione deve contrastare specificamente ciascuna di esse; altrimenti il ricorso può essere respinto anche se una singola censura fosse astrattamente esaminabile.

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