Sentenza del 06/04/2016 n. 6628 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento sostenendo: 1) l'irregolarità della notificazione, effettuata presso il legale rappresentante anziché presso la sede sociale; 2) l'omesso invio della comunicazione di irregolarità, necessaria per consentire il pagamento con sanzioni ridotte al 10% anziché al 30%; 3) la tardività della notificazione della cartella. In Cassazione ha inoltre dedotto violazioni di legge e vizi di motivazione. La Corte ha rilevato che i quesiti formulati erano generici e astratti, quindi inammissibili ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Quanto alla comunicazione di irregolarità, ha comunque ritenuto il motivo infondato, precisando che essa è necessaria solo quando il controllo automatizzato evidenzi errori nella dichiarazione e che, nel caso concreto, la comunicazione risultava inviata e consegnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della società e ha confermato la validità della decisione della Commissione Tributaria Regionale. È stata ritenuta sanata, anche per effetto della costituzione in giudizio, l'eventuale irregolarità della notificazione. È stata inoltre ritenuta tempestiva la cartella, notificata entro il termine applicabile, e provata la spedizione e consegna della comunicazione di irregolarità. La ricorrente è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.200 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36-bis, comma 3, non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo, salvo che il controllo riveli l'esistenza di errori.
Nel controllo automatizzato delle imposte dirette, la comunicazione di irregolarità è obbligatoria quando emergono errori nella dichiarazione; non costituisce invece una condizione generale e automatica per ogni iscrizione a ruolo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 54-bis, comma 3, in materia di IVA, non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo, salvo che il controllo riveli errori.
La stessa regola vale per l'IVA: la comunicazione preventiva è necessaria in presenza di irregolarità risultanti dal controllo, mentre non è richiesta indiscriminatamente per ogni cartella derivante da liquidazione automatizzata.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
La disposizione disciplina la comunicazione degli esiti del controllo e la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte quando emergono irregolarità.
Art. 145 c.p.c.
Disciplina la notificazione degli atti alle società e agli enti. Tuttavia, l'eventuale vizio della notificazione può essere sanato se l'atto raggiunge comunque il suo scopo, anche attraverso la costituzione in giudizio del destinatario.
Art. 156 c.p.c.
Il raggiungimento dello scopo dell'atto processuale sana la nullità della notificazione. Nel caso concreto, la costituzione in giudizio della società ha comportato la sanatoria dell'eventuale vizio notificatorio.
Art. 366-bis c.p.c.
Per le sentenze soggette al regime transitorio applicabile, imponeva quesiti di diritto e momenti di sintesi specifici, completi e pertinenti. Quesiti generici, astratti o non coerenti con la decisione impugnata comportavano l'inammissibilità del motivo.
Legge n. 156 del 2005
È stata richiamata dalla Commissione Tributaria Regionale ai fini del termine di notificazione della cartella, ritenuta tempestiva perché notificata entro il 31 dicembre 2005, quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Massime di principio
- Un vizio di notificazione non determina necessariamente l'annullamento dell'atto: se il destinatario si costituisce in giudizio e dimostra di aver conosciuto l'atto, il vizio può essere sanato per raggiungimento dello scopo.
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni, la comunicazione di irregolarità non è sempre obbligatoria: assume rilievo soprattutto quando l'ufficio rileva errori o irregolarità nella dichiarazione e consente il pagamento con sanzioni ridotte.
- Chi contesta una comunicazione di irregolarità deve confrontarsi con l'accertamento di fatto sulla sua spedizione e ricezione; in Cassazione non è sufficiente riproporre genericamente la contestazione.
- Nel giudizio di Cassazione i motivi devono indicare con precisione i fatti, la norma applicata dal giudice di merito e la diversa regola ritenuta corretta. Quesiti astratti o scollegati dalla motivazione della sentenza sono inammissibili.
- La contestazione della tardività della cartella deve essere verificata alla luce del termine decadenziale concretamente applicabile all'anno d'imposta e alla dichiarazione presentata, non sulla base di una semplice allegazione generica.
- Quando la decisione si fonda su più ragioni autonome, l'impugnazione deve contrastare specificamente ciascuna di esse; altrimenti il ricorso può essere respinto anche se una singola censura fosse astrattamente esaminabile.
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