Cassazione Penale, Sentenza n. 36101/2024 del 26/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 9/04/2024 che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. tra due sentenze definitive: una del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 19/02/1999 (irrevocabile 25/10/2002) relativa alla partecipazione al clan dei casalesi con condotta perdurante dagli anni '90, e una del 25/11/2014 (irrevocabile 14/04/2015) relativa a reati di estorsione commessi nel gennaio 2013. La difesa ha sostenuto che il Giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente valutato documenti e ordinanze che avevano riconosciuto la continuazione per altri membri della stessa famiglia (Umberto e Salvatore Venosa), oltre a non aver considerato che le estorsioni del 2013 erano reati "fine" del medesimo sodalizio e dunque ricollegabili al disegno criminoso iniziato negli anni '90; Venosa affermava di aver partecipato ininterrottamente al clan dal 1992 al 6 luglio 2013.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione, pur dovendo considerare le valutazioni compiute in sede di cognizione, ha piena libertà di giudizio e può discostarsene purché motivi le ragioni; la continuazione richiede la prova di un unico disegno criminoso programmato ab initio e ricavabile da indici esteriori (unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, identità del reato e del modus operandi, costante compartecipazione). La Corte ha ritenuto che le estorsioni del 2013 fossero collocate in un contesto temporale e fattuale distinto, che non risultava provata la prosecuzione ininterrotta della partecipazione associativa oltre la sentenza del 1999, e che le ordinanze relative a congiunti non potevano automaticamente vincolare la valutazione nei confronti dell'odierno ricorrente. L'omessa valutazione delle allegazioni difensive non è stata ritenuta decisiva e non ha integrato vizio di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Il vincolo della continuazione richiede l'esistenza di un "unico disegno criminoso" con anticipata e unitaria ideazione delle violazioni; la prova si ricava da indici esteriori (unitarietà del contesto, contiguità spazio-temporale, identità di natura e modus operandi, compartecipazione).
art. 671 cod. proc. pen.
Regola la competenza del giudice dell'esecuzione per le istanze di riconoscimento della continuazione; il giudice dell'esecuzione ha piena libertà di valutazione ma deve considerare le decisioni già assunte in sede di cognizione e motivare il discostamento.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione si configura anche per omessa valutazione di allegazioni difensive rilevanti; tuttavia, l'omessa valutazione deve riguardare allegazioni idonee a incidere in modo determinante sull'esito del giudizio, il che non si è verificato nel caso di specie.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in Cassazione a carico del ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- La continuazione ex art. 81 c.p. richiede la dimostrazione di un progetto criminoso unitario e preesistente ai singoli reati: non basta la mera contiguità temporale o l'abitualità delinquenziale.
- Il giudice dell'esecuzione deve prendere in considerazione le valutazioni già espresse in sede di cognizione, ma non è vincolato; se si discosta deve motivare specificamente le ragioni del diverso apprezzamento.
- I provvedimenti che riconoscono la continuazione a favore di altri concorrenti non sono automaticamente trasferibili ad altro imputato: la componente soggettiva e la posizione individuale restano rilevanti.
- Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e reati "fine" che dipendono da circostanze contingenti e non erano programmabili ab origine.
- L'omessa considerazione di documentazione o allegazioni difensive non costituisce di per sé vizio motivazionale, salvo che quelle allegazioni avrebbero potuto incidere in modo determinante sull'esito del giudizio.
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