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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36101/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 9/04/2024 che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. tra due sentenze definitive: una del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 19/02/1999 (irrevocabile 25/10/2002) relativa alla partecipazione al clan dei casalesi con condotta perdurante dagli anni '90, e una del 25/11/2014 (irrevocabile 14/04/2015) relativa a reati di estorsione commessi nel gennaio 2013. La difesa ha sostenuto che il Giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente valutato documenti e ordinanze che avevano riconosciuto la continuazione per altri membri della stessa famiglia (Umberto e Salvatore Venosa), oltre a non aver considerato che le estorsioni del 2013 erano reati "fine" del medesimo sodalizio e dunque ricollegabili al disegno criminoso iniziato negli anni '90; Venosa affermava di aver partecipato ininterrottamente al clan dal 1992 al 6 luglio 2013.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione, pur dovendo considerare le valutazioni compiute in sede di cognizione, ha piena libertà di giudizio e può discostarsene purché motivi le ragioni; la continuazione richiede la prova di un unico disegno criminoso programmato ab initio e ricavabile da indici esteriori (unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, identità del reato e del modus operandi, costante compartecipazione). La Corte ha ritenuto che le estorsioni del 2013 fossero collocate in un contesto temporale e fattuale distinto, che non risultava provata la prosecuzione ininterrotta della partecipazione associativa oltre la sentenza del 1999, e che le ordinanze relative a congiunti non potevano automaticamente vincolare la valutazione nei confronti dell'odierno ricorrente. L'omessa valutazione delle allegazioni difensive non è stata ritenuta decisiva e non ha integrato vizio di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Il vincolo della continuazione richiede l'esistenza di un "unico disegno criminoso" con anticipata e unitaria ideazione delle violazioni; la prova si ricava da indici esteriori (unitarietà del contesto, contiguità spazio-temporale, identità di natura e modus operandi, compartecipazione).

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola la competenza del giudice dell'esecuzione per le istanze di riconoscimento della continuazione; il giudice dell'esecuzione ha piena libertà di valutazione ma deve considerare le decisioni già assunte in sede di cognizione e motivare il discostamento.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione si configura anche per omessa valutazione di allegazioni difensive rilevanti; tuttavia, l'omessa valutazione deve riguardare allegazioni idonee a incidere in modo determinante sull'esito del giudizio, il che non si è verificato nel caso di specie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in Cassazione a carico del ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La continuazione ex art. 81 c.p. richiede la dimostrazione di un progetto criminoso unitario e preesistente ai singoli reati: non basta la mera contiguità temporale o l'abitualità delinquenziale.
  • Il giudice dell'esecuzione deve prendere in considerazione le valutazioni già espresse in sede di cognizione, ma non è vincolato; se si discosta deve motivare specificamente le ragioni del diverso apprezzamento.
  • I provvedimenti che riconoscono la continuazione a favore di altri concorrenti non sono automaticamente trasferibili ad altro imputato: la componente soggettiva e la posizione individuale restano rilevanti.
  • Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e reati "fine" che dipendono da circostanze contingenti e non erano programmabili ab origine.
  • L'omessa considerazione di documentazione o allegazioni difensive non costituisce di per sé vizio motivazionale, salvo che quelle allegazioni avrebbero potuto incidere in modo determinante sull'esito del giudizio.

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