Sentenza del 27/02/2015 n. 1944 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Presentazione dichiarazione annuale Iva - Presenza rimborso imposta - Omessa presentazione Modello VR - Ininfluenza - Successiva istanza rimborso - Termine presentazione - Prescrizione decennale - Consegue - Decadenza biennale - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la necessità di presentare il Modello VR per ottenere il rimborso dell’IVA indicato nella dichiarazione annuale. La società aveva trasmesso la dichiarazione il 19 ottobre 2001, indicando il credito relativo all’anno 2000, e aveva presentato un sollecito l’8 aprile 2011. L’Amministrazione aveva rigettato la richiesta il 3 febbraio 2012 esclusivamente per l’omessa presentazione del Modello VR. La questione era quindi se tale omissione determinasse la decadenza biennale oppure se il credito fosse soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.
La decisione
È stato affermato che il Modello VR non era necessario per conservare o esercitare il diritto al rimborso dell’IVA già regolarmente esposto nella dichiarazione annuale. La successiva istanza o il sollecito dovevano essere considerati come richieste di esecuzione del rimborso già richiesto, non come una nuova domanda soggetta a un termine decadenziale biennale. Di conseguenza, l’omessa presentazione del Modello VR non comportava la perdita del credito, che restava azionabile entro il termine ordinario di prescrizione decennale.
Norme richiamate
Disciplina del rimborso IVA e Modello VR
La presentazione del Modello VR non costituisce un requisito indispensabile quando il credito IVA sia già stato indicato nella dichiarazione annuale. L’istanza successiva ha funzione sollecitatoria o esecutiva del rimborso già richiesto.
Termine ordinario di prescrizione decennale
Il diritto al rimborso dell’IVA esposto in dichiarazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, anziché a un termine di decadenza biennale derivante dalla mancata presentazione del Modello VR.
Massime di principio
- Quando un credito IVA è correttamente indicato nella dichiarazione annuale, la mancata presentazione di un modello o formulario successivo non determina automaticamente la perdita del diritto al rimborso, se tale modello ha natura meramente procedurale o esecutiva.
- La richiesta successiva di rimborso può valere come sollecito di un credito già dichiarato, senza trasformarsi necessariamente in una nuova domanda soggetta a un termine decadenziale più breve.
- In assenza di una specifica previsione normativa di decadenza, il diritto al rimborso di un credito tributario regolarmente dichiarato è normalmente soggetto al termine ordinario di prescrizione.
- È comunque essenziale verificare la disciplina vigente nel periodo d’imposta interessato, la corretta esposizione del credito nella dichiarazione e l’eventuale presenza di atti interruttivi della prescrizione.
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