Sentenza del 22/01/2015 n. 97 - Comm. Trib. Prov. Bari
Contributo unificato - Ricorso cumulativo - Valore della lite - Riferimento alla somma dei valori degli atti impugnati - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il criterio di determinazione del contributo unificato in presenza di un ricorso cumulativo, cioè di un unico ricorso con cui vengono impugnati più atti. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il contributo dovesse essere calcolato separatamente per ciascun atto, oppure comunque senza sommare i relativi valori. La questione era stabilire se il valore della lite dovesse riferirsi al singolo atto impugnato o alla somma dei valori di tutti gli atti impugnati con il medesimo ricorso.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo calcolare il contributo unificato sulla base della somma dei valori degli atti impugnati con il ricorso cumulativo. Il contributo è dovuto per il processo e non per ciascun singolo atto, ma, poiché il valore della controversia deve essere determinato con riferimento agli atti oggetto dell'unico ricorso, ai fini dello scaglione applicabile occorre sommare i rispettivi valori. La contestazione del ricorrente è stata pertanto respinta.
Norme richiamate
Art. 9 del d.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ogni grado di giudizio e va calcolato per scaglioni sul valore della controversia.
La norma è stata interpretata nel senso che il contributo unificato è riferito al processo complessivamente considerato e il suo importo dipende dal valore della controversia.
Art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992
Il valore della lite è determinato con riferimento all'atto impugnato.
Nel caso di ricorso cumulativo, il riferimento all'atto impugnato deve essere coordinato con l'unicità del processo: i valori dei diversi atti impugnati devono essere sommati per individuare lo scaglione del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando più atti vengono impugnati con un unico ricorso cumulativo, il contributo unificato è dovuto una sola volta per il processo, ma deve essere calcolato considerando la somma dei valori dei singoli atti.
- La regola del ricorso cumulativo non consente di ottenere un contributo unificato più basso mediante il frazionamento formale del valore complessivo in più atti.
- Per individuare lo scaglione applicabile occorre determinare il valore di ciascuna lite secondo le regole proprie del rito e poi sommare i valori quando le controversie sono riunite in un unico ricorso.
- La soluzione riguarda il contributo unificato e non implica necessariamente che i diversi atti diventino un'unica controversia sotto ogni altro profilo processuale o sostanziale.
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