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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3391/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto un errore di fatto della Corte di cassazione nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il motivo relativo alla conferma della recidiva: sosteneva infatti di aver sollevato in sede di appello e poi in sede di discussione orale (udienza del 24.11.2022) la questione della presenza nel certificato del casellario giudiziale di una precedente condanna per la quale era intervenuto esito positivo dell'affidamento in prova, con conseguente venir meno degli effetti penali di quelle condanne; perciò la recidiva non sarebbe dovuta essere applicata. Il ricorrente ha chiesto la revoca parziale della sentenza impugnata e l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Catania limitatamente all'applicazione della circostanza aggravante della recidiva, con rinvio per riesame.

La decisione

Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.proc.pen. è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza non attenga a un errore percettivo o materiale nella lettura degli atti di causa, ma si risolva in una censura di valutazione giuridica: dalla sentenza impugnata è risultato che nell'atto di appello non era stato espressamente dedotto il venir meno degli effetti penali delle pregresse condanne e che l'appello si limitava a chiedere una verifica sulla persistenza della pericolosità dell'imputato; pertanto la questione non era stata devoluta alla cognizione del giudice d'appello e non poteva essere sollevata per la prima volta con i mezzi straordinari. Per l'inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis cod.proc.pen.

    Disciplina il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione; limitato a mere sviste o errori percettivi del giudice di legittimità, non alla riconsiderazione di valutazioni o questioni giuridiche.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La nozione di errore materiale di cui all'art. 625-bis va mutuata dalla nozione di errore materiale di cui all'art. 130 (omissione o errore dovuto a mero scostamento fra volontà ed estrinsecazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in presenza di mancata colpa, la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie; utilizzato per sanzionare il ricorrente per l'inammissibilità non colposa del ricorso.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per affermare principi sulla determinazione della causa di inammissibilità e sulla possibile responsabilità non colposa; contribuisce alla ragione della condanna alle spese e sanzione.

  • Giurisprudenza della Cassazione (massime richiamate)

    Sez. 2, n. 2241/14; Sez. Un. n.16103/2002; Sez.5 n.37725/2005; Sez.6 n.28269/2013

    Viene richiamata la costante giurisprudenza secondo cui l'errore di fatto ammissibile è l'errore percettivo (svista) nella lettura degli atti di causa e non un errore di valutazione probatoria o giuridica; inoltre non è ammessa la trasformazione del rimedio in un nuovo grado di giudizio.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammesso solo per errori materiali o percettivi (svisti) nella decisione della Corte di cassazione, non per riadeguare valutazioni giuridiche o probatorie.
  • Per ottenere che una circostanza ostativa (es. applicazione della recidiva) venga riesaminata nei gradi successivi è necessario che la questione sia stata chiaramente e specificamente dedotta nel giudizio immediatamente competente (atto di appello); una mera suggestione o richiesta generica di verifica non la devolve al giudice.
  • Se si invoca l'assenza o l'estinzione degli effetti penali di precedenti condanne (per esempio a seguito di affidamento in prova concluso positivamente), è essenziale che tale fatto venga espressamente dedotto e documentato nell'atto scritto di gravame e/o che la documentazione sia allegata e parte integrante del fascicolo di causa.
  • Se si ritiene che la Corte di legittimità abbia commesso un'errata lettura degli atti, la deduzione deve dimostrare concretamente la svista (esibendo il documento/verbale che la prova); non è invece sufficiente la mera divergenza interpretativa rispetto alla valutazione giuridica compiuta.
  • In termini strategici, per evitare l'inammissibilità: 1) porre per scritto e in modo specifico ogni censura rilevante nei motivi di appello; 2) allegare documenti probatori (certificato del casellario, verbali udienza, provvedimenti di affidamento in prova) e fare esplicito rinvio a essi; 3) se si ritiene di aver subito una svista in Cassazione, dimostrare puntualmente dove la lettura degli atti è stata errata.
  • L'utilizzo improprio o tardivo del rimedio straordinario può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie, pertanto va valutato con attenzione il fumus dell'errore lamentato.

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