Sentenza n. 108/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 900/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 900/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata il 12 dicembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 7 luglio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del Tribunale di Modena, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza della ricorrente, le operazioni necessarie saranno compiute in sostituzione del Ministero da un commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione delle spese a favore del difensore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita dall'amministrazione obbligata, purché siano rispettati gli eventuali termini dilatori previsti per l'esecuzione e la sentenza sia stata notificata all'amministrazione.
- Accertata la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni di una sentenza definitiva, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e in sostituzione dell'amministrazione qualora questa non adempia entro il termine assegnato.
- La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'amministrazione inadempiente alle spese processuali e alla restituzione del contributo unificato, secondo quanto disposto dal giudice.
Come è indicizzato
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