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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36573/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze del 18/04/2025 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, applicata originariamente dal G.I.P. il 22/03/2024 per il reato di cui all'art. 416 c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato il rifiuto di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico), richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite n. 29769/2016; denunciava inoltre carenza motivazionale circa l'esistenza del pericolo di reiterazione del reato e la presunta inidoneità dell'abitazione indicata dalla difesa ad ospitare la misura degli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., atteso che, nelle more del giudizio, il G.I.P. del Tribunale di Firenze (ordinanza del 24/07/2025, prodotta dalla difesa) ha sostituito la misura custodiale con l'obbligo di dimora. La Corte ha rilevato che l'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe avere effetti favorevoli per il ricorrente e che l'interesse ad impugnare deve essere concreto e persistere fino alla decisione (richiamando l'art. 568, comma 4, c.p.p. e giurisprudenza consolidata). Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata invece irrogata sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per cui è stata adottata la misura cautelare (associazione a delinquere); indicata come fattispecie criminosa contestata all'indagato.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione concernenti le misure cautelari; dalla sentenza non emerge un esame definitivo del merito di questa doglianza a causa della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di misure cautelari e motivazione; non è stato materialmente valutato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma procedurale menzionata dal ricorrente in relazione ai criteri di applicazione delle misure cautelari; la Corte non ha deciso sul merito per sopravvenuta mancanza d'interesse.

  • art. 275, comma 1, cod. proc. pen.

    Invocato rispetto all'adeguatezza della misura cautelare; la Corte non ha esaminato nel merito poiché il provvedimento è divenuto privo di efficacia.

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma che consente la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta mancanza d'interesse: la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso una volta che la misura era stata sostituita.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Principio richiamato dalla Corte: l'interesse ad impugnare deve essere concreto e persistere fino alla decisione; se viene meno per mutamento della situazione (es. remissione in libertà o sostituzione della misura), l'impugnazione è priva di ammissibilità.

  • art. 114 cod. pen.

    Norma sostanziale (attenuante) la cui applicazione ai coimputati in primo grado è stata richiamata perché ha contribuito al mutamento del quadro processuale che ha permesso la sostituzione della misura cautelare a carico del ricorrente.

  • Giurisprudenza citata (Sez. Un., n. 29769/2016; Sez. 6, n. 44723/2021; Sez. U. n. 7/1997 Chiappetta; Sez. U. n. 6624/2011 Marinaj; Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186)

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per affermare il principio della "carenza d'interesse sopravvenuta" e per motivare il rigetto dell'impugnazione ormai priva di utilità pratica; alcune pronunce citate affermano che l'impugnazione contro misure cautelari diventa inammissibile se l'interessato è stato nelle more rimesso in libertà o la misura è stata sostituita.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare impugnata viene sostituita o viene meno nelle more del giudizio di cassazione, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza d'interesse: l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e persistere fino alla decisione.
  • Quando si chiede la sostituzione della custodia cautelare con misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico), è utile produrre fin dall'inizio documentazione chiara e idonea a dimostrare la stabile dimora, la disponibilità dell'abitazione e la compatibilità della sorveglianza elettronica, oltre a elementi che contrastino il pericolo di reiterazione del reato.
  • Se nel corso del procedimento intervengono eventi (p.es. riti alternativi con riconoscimento di circostanze attenuanti per altri imputati) che possono influire sul quadro cautelare, è fondamentale comunicare tempestivamente tali fatti all'organo giudicante e all'eventuale difesa di cassazione per evitare l'esaurimento dell'interesse ad impugnare.
  • In presenza di sopravvenuta remissione in libertà o di sostituzione della misura, valutare se proseguire l'impugnazione è utile o se sia preferibile richiedere l'estinzione o il ritiro del ricorso per evitare condanna alle spese; comunicare subito al difensore di cassazione qualsiasi cambiamento rilevante nel regime cautelare.

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