Cassazione Penale, Sentenza n. 29560/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Marinelli Sabatino avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che aveva riconosciuto la continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. e rideterminato il trattamento sanzionatorio complessivo in 4 anni, 3 mesi di reclusione e 10.200,00 euro di multa. L'imputato articolava quattro censure: (1) illegittimità perché la somma delle pene pecuniarie risultava superiore alla somma delle singole pene pecuniarie irrogate dalle sentenze (8.660,00 euro vs 10.200,00 euro applicati in esecuzione); (2) eccesso nell'aumento applicato dal giudice dell'esecuzione per un fatto (dieci mesi + 1.500,00 euro) rispetto a quanto disposto dal giudice di cognizione (sei mesi + 1.500,00 euro); (3) errata individuazione della pena base per il calcolo degli aumenti della continuazione, posto che il giudice dell'esecuzione avrebbe utilizzato la misura già aumentata per recidiva invece della pena originaria determinata in sede di cognizione; (4) omissione dell'aumento di pena per la detenzione di 2,73 grammi di marijuana con conseguente errata rivalutazione dosimetrica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila. In particolare: il primo motivo è stato accolto perché il giudice dell'esecuzione ha applicato una sanzione pecuniaria complessiva (10.200,00 euro) superiore alla somma delle singole pene pecuniarie (8.660,00 euro), in violazione dell'art. 671, comma 2, c.p.p.; il secondo motivo è stato respinto: il Collegio ha ritenuto legittimo il potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare gli aumenti e la motivazione del Tribunale di L'Aquila è stata ritenuta congrua e conforme alla giurisprudenza di legittimità sui criteri della continuazione; il terzo motivo è stato accolto perché il giudice dell'esecuzione ha utilizzato come pena base una misura già aumentata per recidiva invece della pena originaria determinata in sede di cognizione, errando così la successiva dosimetria; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la correzione della omissione avrebbe comportato un trattamento sanzionatorio peggiorativo per il ricorrente, e quindi il motivo manca di interesse all'impugnazione. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
«Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto»
Il giudice dell'esecuzione non può applicare una pena pecuniaria complessiva superiore alla somma delle singole pene pecuniarie già inflitte; la rideterminazione in sede esecutiva è vincolata da questo limite quantitativo.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Nel calcolo della pena per il reato di cui all'art. 73 comma 4 T.U. come fatto preso a base per la continuazione, va individuata correttamente la pena 'base' come determinata in sede di cognizione per quel singolo reato; non è corretto assumere come base una misura già incrementata da elementi (es. recidiva) che non devono essere duplicativamente considerati nella determinazione degli aumenti per continuazione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, 18/05/2017, Gargiulo; e altre)
Per il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, è necessaria una verifica approfondita degli indicatori (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione) e il giudice dell'esecuzione può valorizzare tali elementi per rideterminare gli aumenti, purché con motivazione congrua.
Giurisprudenza sulla rilevanza dell'interesse ad impugnare (Sez. U, 27/10/2011, Marinaj)
Un motivo di impugnazione è inammissibile se la correzione prospettata comporterebbe per l'impugnante un risultato peggiorativo: l'interesse all'impugnazione richiede la possibilità di ottenere un vantaggio oppure la rimozione di uno svantaggio processuale, non l'aggravamento della posizione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione nella rideterminazione delle pene non può superare la somma delle pene pecuniarie stabilita dalle singole sentenze (art. 671, comma 2, c.p.p.).
- Per calcolare gli aumenti nella continuazione occorre partire dalla pena 'base' effettivamente determinata in sede di cognizione per il reato più grave, tenendo conto di aggravanti/attenuanti ma evitando duplicazioni di aumenti (es. non assumere come base una misura già incrementata per recidiva se ciò comporta conteggi errati).
- Il giudice dell'esecuzione può riconsiderare e motivare diversamente l'entità degli aumenti per continuazione, purché segua i criteri consolidati dalla giurisprudenza (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, programmazione criminosa, ecc.).
- Un motivo di impugnazione è inammissibile quando la correzione prospettata dal ricorrente determinerebbe un trattamento più gravoso per lo stesso; in tal caso manca l'interesse all'impugnazione.
- Errori di dosimetria che incidono sulle somme complessive o sulla individuazione della pena base possono giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione.
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