Cassazione Penale, Sentenza n. 21516/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, relative ai reati di estorsione e violenza privata (capi 14 e 15). Denunciava: 1) carenza e contraddittorietà della motivazione (il Tribunale del riesame avrebbe prima detto di poter integrare la motivazione e poi affermato l'assenza di vizi); 2) mancata considerazione degli elementi nuovi prodotti dalla difesa (mutamento della fase processuale, rapporto tra tempo di pena residuo e periodo già scontato, comportamento tenuto durante l'esecuzione della misura); 3) mancata valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari alla luce del tempo di detenzione presofferto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame che non ha ritenuto necessario integrare la motivazione perché il Tribunale di Gela aveva già esaminato e motivatamente respinto le stesse doglianze. È stato ribadito che il mero decorso del tempo o il rispetto delle prescrizioni non costituiscono, di per sé, un 'fatto nuovo' idoneo a modificare la misura cautelare; sono invece necessari elementi di sicura valenza sintomatica che attestino il mutamento delle esigenze cautelari. Il tribunale del riesame ha inoltre valorizzato la sentenza di condanna (anche non definitiva) a 5 anni e 1 mese, che rafforza le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la modifica delle misure cautelari; presuppone una verifica continua della legittimità della misura alla luce di fatti sopravvenuti o mutamenti processuali
Principio di proporzionalità della misura rispetto all'entità del fatto e alla sanzione; non impone un vincolo aritmetico predeterminato tra durata della misura e pena, lasciando al giudice ampio margine di discrezionalità
Limite assoluto nella specifica materia della custodia cautelare: la custodia perde efficacia se la sua durata ha raggiunto l'entità della pena inflitta
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013
Definisce che il 'fatto nuovo' utile alla revoca o sostituzione della misura deve essere un elemento di sicura valenza sintomatica rispetto al mutamento delle esigenze cautelari; il mero decorso del tempo è inconferente
Giurisprudenza: Sez. U., n. 16085 del 31/03/2011
Vieta revoche della custodia cautelare basate esclusivamente su criteri aritmetici rigidi (percentuali della pena) senza valutare la persistenza delle esigenze cautelari che giustificarono la misura
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo di esecuzione della misura o la semplice osservanza delle prescrizioni non costituiscono, di per sé, elementi sufficienti per la revoca o la sostituzione della misura cautelare; è necessario dimostrare elementi nuovi di sicura valenza sintomatica che indichino un mutamento delle esigenze cautelari.
- Una sentenza di condanna, anche non definitiva, vincola il giudice della cautela rispetto alla ricostruzione dei fatti e può rafforzare le esigenze cautelari, rendendo più difficile ottenere un allentamento della misura.
- Il principio di proporzionalità (art. 275 c.p.p., comma 2) richiede una valutazione complessiva della durata della misura rispetto alla pena, ma non consente automatismi aritmetici: il giudice conserva ampio margine discrezionale nell'apprezzamento della persistenza delle esigenze cautelari.
- Per ottenere la modifica 'in melius' di una misura cautelare occorre documentare fatti e circostanze nuovi e rilevanti (es. cambiamenti oggettivi nel rischio di fuga, di inquinamento probatorio, o condizioni personali significative), non basarsi solo su argomentazioni temporali.
- Nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari la motivazione deve risultare chiara e autonoma, ma il riesame può ritenere sufficiente la motivazione del primo giudice se questa ha già valutato e respinto le medesime doglianze in modo motivato.
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