Sentenza n. 506/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 566/2024, depositata e resa pubblica il 17.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 348/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 566/2024, che aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 566/2024, notificata al Ministero il 17 aprile 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione, non era stata eseguita. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere al ricorrente euro 2.500,00, maturati in relazione agli anni scolastici indicati nel ricorso, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data in cui il beneficio era dovuto sino all'effettiva attribuzione. Il ricorrente ha evidenziato anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, l'applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando che il titolo giudiziale era stato notificato, era passato in giudicato, il ricorso era stato notificato il 16 gennaio 2026 e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cagliari entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudice del lavoro. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega anche a un dirigente dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto ostativa, innanzitutto, la nomina del commissario ad acta e, richiamando l'Adunanza plenaria n. 15/2014, ha valorizzato le difficoltà organizzative e finanziarie dell'amministrazione, la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di strutture ministeriali e soggetti esterni quali SO.GE.I. e CONSAP, l'operatività di strutture centralizzate nazionali e l'eccezionale mole del contenzioso seriale. Ha inoltre considerato che il beneficio, per l'ammontare e la finalità di formazione professionale, non costituisce mezzo di sostentamento del docente ed è di impiego facoltativo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali non eseguite dall'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), applicare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente l'applicazione dell'astreinte, ma la misura può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative concrete, anche connesse alla posizione pubblica del debitore e alle modalità organizzative e finanziarie dell'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva e del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente nei capitoli specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Prevede, sulle somme riconosciute dal titolo giudiziale, la corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino all'effettiva attribuzione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiama l'applicazione dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 alla fattispecie oggetto della sentenza del giudice del lavoro.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Individua il quadro normativo in base al quale il Ministero si avvale di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 25 giugno 2014, n. 15
L'astreinte nei confronti dell'amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, bensì anche quando ricorrano altre ragioni ostative, connesse alle peculiarità del debitore pubblico e alle difficoltà normative, organizzative, finanziarie e di tutela dell'interesse pubblico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna dell'amministrazione al pagamento o all'attribuzione di un beneficio, la notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale entro un nuovo termine assegnato nella sentenza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta condizionato al persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, attribuendogli il compito di compiere, in via sostitutiva, tutti gli atti necessari all'attuazione del giudicato.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, ma può essere negata quando ricorrano concrete ragioni ostative, tra cui la complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, i vincoli finanziari e l'eccezionale serialità del contenzioso.
- La nomina del commissario ad acta costituisce, di per sé, una ragione rilevante per non applicare contestualmente la penalità di mora, quando la misura sostitutiva sia concretamente idonea a garantire l'esecuzione del giudicato.
- Nel valutare l'opportunità dell'astreinte, il giudice può considerare anche la natura del beneficio da eseguire: la funzione non essenziale al sostentamento del beneficiario e l'utilizzabilità facoltativa della prestazione riducono i presupposti per l'applicazione della penalità coercitiva.
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