Sentenza n. 13353/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della Determina Dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Direzione Sportelli Unici Attività Ricettive, Agenzie di Viaggi e Turismo, E.Q. COORDINAMENTO E SUPPORTO GESTIONALE DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE TURISMO - S.U.A.R. E S.U.A.V.ET, Servizio di Coordinamento e supporto gestionale attività ricettive e agenzie di viaggi, Ufficio Vigilanza Strutture Ricettive e Agenzie di Viaggi e Turismo, n. rep. QA/691/2025 del 20/11/2025, n. prot. QA/118392/2025 del 20/11/2025, con la quale è stata disposta la decadenza della ricorrente dai benefici ottenuti con la Scia prot. QA/2024/612 del 5.1.2024; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché di contenuto eventualmente incognito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha disposto la decadenza dalla SCIA alberghiera e la cessazione dell'attività per ampliamento stabile dei posti letto oltre quelli dichiarati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha accertato l'esercizio di fatto di un'unica struttura alberghiera con capacità ricettiva eccedente quella indicata nella SCIA del 5 gennaio 2024, relativa a nove camere e diciotto posti letto. Il primo motivo deduceva violazione dell'art. 97 Cost., della legge n. 241/1990, della legge regionale Lazio n. 13/2007 e del regolamento regionale n. 17/2008, nonché violazione del giudicato civile, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e sviamento. La ricorrente sosteneva che l'ampliamento fosse lecito perché le camere ulteriori erano riconducibili a una distinta attività di affittacamere, munita di separata SCIA del 24 maggio 2025, con contabilità e segni distintivi separati. Il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 23, 25 e 97 Cost., della legge n. 241/1990, della legge regionale n. 13/2007 e della legge n. 689/1981, nonché dei principi di legalità, tipicità e proporzionalità delle sanzioni, sostenendo che la cessazione dell'attività non fosse prevista dalla legge e fosse sproporzionata rispetto alla sanzione pecuniaria prevista per i posti letto eccedenti. Il terzo motivo deduceva violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e sviamento, poiché il provvedimento avrebbe utilizzato anche gli esiti di un sopralluogo del 18 giugno 2025 non indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la rilevanza del giudicato civile relativo a fatti del 2014, perché il presente giudizio riguarda accertamenti e fatti successivi alle SCIA del 2024 e del 2025. Nel merito, ha ritenuto provato dai sopralluoghi del 17 maggio 2024, del 19 e del 27 maggio 2025 e dalla documentazione della Polizia Locale che le camere ulteriori erano messe a disposizione della clientela mediante un'unica reception e un'organizzazione unitaria, con incremento della capacità ricettiva fino a una struttura sostanzialmente diversa da quella dichiarata nella SCIA alberghiera. Il regolamento regionale n. 17/2008 richiede che il servizio di ricevimento sia assicurato da personale assegnato in via esclusiva a quello specifico servizio e non contemporaneamente e stabilmente ad altri servizi; pertanto, la reception e i relativi servizi non possono essere condivisi tra albergo e affittacamere. Il secondo motivo è stato respinto perché l'art. 26 della legge regionale n. 13/2007 subordina l'apertura delle strutture alberghiere alla SCIA e l'art. 31, comma 1, prevede, in caso di esercizio in violazione di tale obbligo, sia la sanzione pecuniaria sia l'immediata chiusura dell'attività. L'ampliamento da nove camere e diciotto posti letto a una capacità molto maggiore è stato ritenuto tale da integrare una nuova struttura alberghiera esercitata senza titolo, sicché la chiusura costituisce una conseguenza giuridica prevista dalla legge e non una sanzione atipica. Il terzo motivo è stato respinto perché il provvedimento si fondava sul sopralluogo del 17 maggio 2024, richiamato nella comunicazione di avvio e nel verbale di violazione del 18 giugno 2024. I sopralluoghi successivi erano stati utilizzati soltanto per confermare che l'ampliamento abusivo non era cessato, non come autonomo fondamento della decisione. Il TAR ha precisato che il giudizio riguardava la decadenza dalla SCIA alberghiera del 2024, mentre spettava all'amministrazione valutare gli effetti della decisione sulle successive SCIA relative all'attività di affittacamere. Spese compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il richiamo è stato esaminato in relazione ai dedotti vizi di istruttoria, travisamento e illogicità, non ritenuti sussistenti.
legge n. 241/1990
Il TAR ha escluso la violazione delle garanzie procedimentali, ritenendo che il sopralluogo posto a fondamento dell'avvio e della decisione fosse stato regolarmente indicato nella comunicazione di avvio.
art. 23, comma 1, l.r. Lazio n. 13/2007
La disposizione distingue le strutture alberghiere dalle strutture extralberghiere e da quelle all'aria aperta.
art. 26 l.r. Lazio n. 13/2007
L'apertura delle strutture alberghiere è subordinata alla presentazione di una SCIA; l'esercizio in difformità dalla SCIA comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 31, comma 1.
art. 31, comma 1, l.r. Lazio n. 13/2007
L'esercizio di un'attività ricettiva in violazione di quanto stabilito dall'articolo 26 è soggetto a sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000,00 euro e all'immediata chiusura dell'attività.
La disposizione prevede cumulativamente la sanzione pecuniaria e l'immediata chiusura dell'attività ricettiva esercitata senza il titolo richiesto o in violazione della SCIA.
art. 31, comma 9, l.r. Lazio n. 13/2007
La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all’aria aperta, di un numero di posti letto superiore a quello indicato nella SCIA è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più.
La disposizione disciplina la sanzione pecuniaria per l'incremento permanente dei posti letto; nel caso concreto, tuttavia, l'ampliamento è stato ritenuto così significativo da integrare una nuova struttura alberghiera esercitata senza titolo, con applicazione della chiusura prevista dal comma 1.
regolamento regionale Lazio n. 17/2008
L'allegato, punto 1.01, richiede un servizio di ricevimento, portineria e informazioni assicurato da personale assegnato in via esclusiva allo specifico servizio, non utilizzabile contemporaneamente e stabilmente per altri servizi; ciò esclude la condivisione della reception tra strutture ricettive distinte.
art. 2909 c.c.
Il giudicato civile relativo a fatti del 2014 non si estende a fatti e accertamenti successivi, oggetto del presente giudizio.
art. 73 c.p.a.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo lo scambio delle memorie conclusionali previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando una struttura alberghiera mette stabilmente a disposizione della clientela camere e posti letto ulteriori rispetto a quelli indicati nella SCIA, organizzandone la gestione mediante un'unica reception e servizi comuni con altra attività ricettiva, l'attività complessiva può essere qualificata come esercizio di una struttura alberghiera diversa e più ampia rispetto a quella dichiarata, nonostante la distinta imputazione contabile o la presentazione di una separata SCIA per l'attività di affittacamere.
- Il servizio di ricevimento alberghiero richiesto dalla disciplina regionale deve essere organizzato in via esclusiva per lo specifico servizio e non può essere stabilmente condiviso con altri esercizi ricettivi; la comunanza della reception e dell'organizzazione di prenotazione, check-in e check-out costituisce elemento rilevante per accertare l'unitarietà sostanziale dell'attività.
- L'incremento dei posti letto rispetto alla SCIA, quando per consistenza e modalità organizzative renda l'attività irriducibile a quella originariamente dichiarata, non integra soltanto una variazione quantitativa sanzionabile pecuniariamente, ma può configurare l'esercizio di una nuova struttura ricettiva senza titolo, soggetto anche alla chiusura prevista dalla legge regionale.
- La chiusura dell'attività ricettiva esercitata in violazione dell'obbligo di SCIA non costituisce una sanzione atipica quando sia espressamente prevista dalla disciplina regionale insieme alla sanzione pecuniaria.
- Nel procedimento repressivo, l'amministrazione può richiamare sopralluoghi successivi alla comunicazione di avvio per confermare la persistenza della violazione, purché il fondamento dell'accertamento e della decisione sia costituito da fatti già indicati nella comunicazione e posti a conoscenza dell'interessato.
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