Cassazione Penale, Sentenza n. 9450/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo dell'autovettura acquistata il 08/02/2022 per euro 13.000, in relazione all'ipotesi di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali prevista dagli artt. 30 e 31 legge 19/09/1982 n.646. Il ricorrente denunciava, in particolare, insufficiente motivazione circa il dolo (mancanza di elementi che dimostrassero la volontà di eludere l'obbligo, considerando il finanziamento e l'origine lecita dei redditi) e omessa valutazione della offensività "in concreto" dell'omissione, alla luce della giurisprudenza costituzionale che esclude la responsabilità quando la condotta sia inoffensiva rispetto all'ordine pubblico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al secondo motivo: ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato sulla offensività in concreto dell'omissione comunicativa, obbligo interpretativo necessario secondo la Corte costituzionale (sent. n.99/2017) e le Sezioni Unite. Poiché il valore dell'operazione era solo di poco superiore alla soglia di rilevanza e il bene concorreva almeno in parte a bisogni primari, l'assenza di argomentazione su tale profilo ha determinato l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
legge 19 settembre 1982 n.646 (artt. 30 e 31)
art. 30, primo comma; soglia di riferimento indicata in euro 10.319,14
Imposizione dell'obbligo di comunicare variazioni patrimoniali per persone condannate definitivamente per reati di criminalità organizzata o sottoposte a misure di prevenzione; esclusione per "beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani"; la norma è motivo di controllo preventivo dell'ordine pubblico economico
legge 13 agosto 2010 n.136
art. 7, comma 1, lett. b) (testo sostitutivo del primo comma dell'art.30)
Ha aggiornato il testo dell'art.30; conferma l'ambito soggettivo e oggettivo dell'obbligo comunicativo
d.l. 8 giugno 1992, n.306 conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n.356
art. 12-quinquies (richiamato nel testo)
Norma richiamata per individuare reati rilevanti ai fini dell'ambito soggettivo dell'obbligo comunicativo
legge 31 maggio 1965, n.575
richiamata per le misure di prevenzione
Individua le misure di prevenzione che, se definitivamente applicate, fanno sorgere l'obbligo comunicativo previsto dall'art.30
Corte costituzionale, sentenza n.99/2017
Stabilisce che la norma non è irragionevole "in astratto" ma richiede al giudice comune di verificare la offensività "in concreto" dell'omissione, escludendo la punibilità quando la condotta risulti assolutamente inidonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto
Giurisprudenza di legittimità (Sez. V n.13077/2016; Sezioni Unite sent. 28/11/2024)
Conferma che l'elemento psicologico richiesto è il dolo generico (coscienza e volontà di non comunicare) e ribadisce l'obbligo motivazionale del giudice sulla offensività in concreto, specie quando si impone il sequestro a fini di confisca
Massime di principio
- L'acquisto di un bene tramite finanziamento non riduce ai fini penali il valore considerato: rileva il valore integrale del bene ai fini del superamento della soglia
- Quando il valore dell'operazione è vicino alla soglia di rilevanza e il bene soddisfa (anche in parte) bisogni primari, il giudice deve motivare espressamente sulla offensività "in concreto" dell'omissione prima di ritenere la fattispecie penalmente rilevante
- Per il reato di omessa comunicazione previsto dagli artt. 30-31 legge n.646/1982 è sufficiente il dolo generico; tuttavia, l'accertamento della offensività concreta rimane dovere del giudice
- L'esclusione per i "beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani" va valutata caso per caso; non è automatica e richiede prova o argomentazione
- Il sequestro preventivo a fini di confisca richiede una motivazione più stringente: l'indisponibilità del bene deve essere giustificata da una ragionevole previsione di condanna e dalla valutazione dell'offensività concreta dell'omissione
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe contestare specificamente la offensività concreta e documentare l'uso del bene per esigenze primarie o la mancanza di elementi indicativi del dolo
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