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Ordinanza

Ordinanza n. 12030/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DM DEL 25.01.2023 DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202306532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale del 25 gennaio 2023 di rigetto della domanda di cittadinanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 25 gennaio 2023 con cui è stata rigettata la sua domanda di cittadinanza italiana. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede di camera di consiglio istruttoria, il Tribunale ha verificato la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il Collegio ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione, che l'Amministrazione ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, come prescritto dall'art. 46 c.p.a., e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Non è stata quindi definita la domanda di annullamento nel merito né è stata adottata una pronuncia conclusiva sul ricorso. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. La Segreteria è stata incaricata degli adempimenti e dell'oscuramento delle generalità della parte.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    L'Amministrazione deve depositare il fascicolo del procedimento; il Tribunale ha rilevato che tale adempimento è stato effettuato.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Il differimento della trattazione deve rispettare il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata con riferimento al divieto di rinvio e alla calendarizzazione della causa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle udienze di smaltimento dell'arretrato, il giudice amministrativo può svolgere una verifica preliminare sulla persistenza dell'interesse a ricorrere, sulla completezza dell'istruzione e sull'eventuale necessità di integrare il contraddittorio, rinviando la definizione della causa alla successiva udienza di smaltimento quando tali condizioni risultino soddisfatte.
  • Quando l'Amministrazione abbia depositato il fascicolo del procedimento e non siano state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento, senza definire ancora il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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