Sentenza n. 1034/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale del Comune di Massa, n. 2132 del 16 settembre 2025, avente ad oggetto: “Avviso pubblico finalizzato all' acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di enti del terzo settore per la co-progettazione degli interventi di housing first, housing led ed housing temporaneo (art.55 d.lgs. n. 117 e art. 13 l.r. 65)_individuazione ETS”, con cui lo stesso Comune ha approvato l'esito della procedura di selezione ed ha individuato e ammesso il raggruppamento degli ETS L'Abbraccio Società cooperativa sociale (mandataria), Intrecci cooperativa sociale e Lindbergh Società cooperativa sociale (mandanti), quale soggetto giuridico partner alla fase procedimentale di co-progettazione operativa; - del verbale n. 1 del Comune di Massa - Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale del 9 settembre 2025 con cui il Presidente ha ammesso le tre manifestazioni di interesse pervenute dai concorrenti; - del verbale n. 2 del Comune di Massa - Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale del 9 settembre 2025 con cui la Commissione ha avviato i lavori di valutazione delle proposte progettuali presentate e relativa attribuzione dei punteggi; - del verbale n. 3 del Comune di Massa - Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale del 10 settembre 2025 con cui la Commissione ha stilato un riepilogo dell'attribuzione dei punteggi in relazione alle proposte progettuali e la relativa graduatoria dando atto che “[...] il costituendo ATS L'Abbraccio Società Cooperativa Sociale - Lindbergh Società Cooperativa Sociale - Intrecci Cooperativa Sociale - è ammesso alla procedura di co-progettazione operativa”; - della determinazione dirigenziale del Comune di Massa n. 2022 dell’8 settembre 2025 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice in base all'art. 8 dell'avviso pubblico per la valutazione delle proposte progettuali; - della determinazione dirigenziale del Comune di Massa n. 1855 del 13 agosto 2025 con cui è stato pubblicato “Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di enti del terzo settore per la co-progettazione degli interventi di housing first, housing led ed housing temporaneo (art.55 d.lgs. n. 117 e art. 13 l.r. 65”; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito, ivi compresi gli atti relativi alla fase di co-progettazione e la convenzione medio tempore stipulata con l'aggiudicataria; nonché per l'annullamento e/o disapplicazione di: - d.l. n. 48/2023 ss.mm.ii. “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro; - d.lgs. n. 117/2017 con particolare ma non esclusivo riferimento agli artt. 55-57; - D.M. n. 72/2021 recante “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017”; - L.R. Toscana n. 65/2020; e per la dichiarazione di inefficacia della convenzione, qualora stipulata tra il Comune di Massa e la società controinteressata aggiudicataria; e per la dichiarazione di subentro della ricorrente nella fase di co-progettazione e/o nella esecuzione della convenzione ove stipulata; nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, ovvero, in subordine, per equivalente economico; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19 novembre 2025: - della determinazione dirigenziale adottata dal Comune di Massa n. 2223 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto: “Avviso pubblico finalizzato all' acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di enti del terzo settore per la co-progettazione degli interventi di housing first, housing led ed housing temporaneo (art.55 d.lgs. n. 117 e art. 13 l.r. 65) Approvazione progetto operativo” ove il Comune ha approvato il progetto dell’aggiudicataria dandone esecuzione dal primo ottobre 2025; - della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato raccolta n. 56 del 30 settembre 2025 siglata tra il Comune di Massa e l’ETS aggiudicataria composta da L’Abbraccio Società cooperativa sociale (Mandataria), Intrecci cooperativa sociale e Lindbergh Società cooperativa sociale (mandanti); - della risposta del Dirigente del Comune di Massa del 28 agosto 2025; - della determinazione dirigenziale adottata dal Comune di Massa n. 2132 del 16 settembre 2025 avente ad oggetto: “Avviso pubblico finalizzato all' acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di enti del terzo settore per la co-progettazione degli interventi di housing first, housing led ed housing temporaneo (art.55 d.lgs. n. 117 e art. 13 l.r. 65)_individuazione ETS” con cui lo stesso Comune ha approvato l’esito della procedura di selezione ed ha individuato e ammesso il raggruppamento degli ETS L’Abbraccio Società cooperativa sociale (Mandataria), Intrecci Cooperativa sociale e Lindbergh Società cooperativa sociale (mandanti), quale soggetto giuridico partner alla fase procedimentale di co-progettazione operativa (impugnata con il ricorso principale); - del verbale n. 1 del Comune di Massa – Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale del 09.09.2025 con cui il Presidente ha ammesso le tre manifestazioni di interesse pervenute dai concorrenti; - del verbale n. 2 del Comune di Massa – Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale del 09.09.2025 con cui la Commissione ha avviato i lavori di valutazione delle proposte progettuali presentate e relativa attribuzione dei punteggi; - del verbale n. 3 del Comune di Massa – Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale del 10.09.2025 con cui la Commissione ha stilato un riepilogo dell’attribuzione dei punteggi in relazione alle proposte progettuali e la relativa graduatoria dando atto che “[...] il costituendo ATS L’Abbraccio Società Cooperativa Sociale – Lindbergh Società Cooperativa Sociale – Intrecci Cooperativa Sociale – è ammesso alla procedura di co-progettazione operativa”; - della determinazione dirigenziale del Comune di Massa n. 2022 del 08.09.2025 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice in base all’art. 8 dell’avviso pubblico per la valutazione delle proposte progettuali; - della determinazione Dirigenziale del Comune di Massa n. 1855 del 13.08.2025 con cui è stato pubblicato “Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di enti del terzo settore per la co-progettazione degli interventi di housing first, housing led ed housing temporaneo (art.55 d.lgs. n. 117 e art. 13 l.r. 65”; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito, ivi compresi gli atti relativi alla fase di co-progettazione e la convenzione medio tempore stipulata con l’aggiudicataria; nonché per l'annullamento e/o disapplicazione di: - d.l. n. 48/2023 ss.mm.ii. “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro; - d.lgs. n. 117/2017 con particolare ma non esclusivo riferimento agli artt. 55-57; - D.M. n. 72/2021 recante “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017”; - L.R. Toscana n. 65/2020; e per la dichiarazione di inefficacia della convenzione, qualora stipulata tra il Comune di Massa e la società controinteressata aggiudicataria; e per la dichiarazione di subentro della ricorrente nella fase di co-progettazione e/o nella esecuzione della convenzione ove stipulata; nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, ovvero, in subordine, per equivalente economico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti della procedura di selezione per la co-progettazione di interventi di housing first, housing led e housing temporaneo, inclusi l'avviso, i verbali della commissione, l'individuazione del raggruppamento primo classificato, l'approvazione del progetto operativo e la convenzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, seconde classificate con 61,80 punti, hanno impugnato la determinazione comunale che ha individuato quale partner della co-progettazione il raggruppamento primo classificato, nonché l'avviso, gli atti della commissione, il progetto definitivo e la convenzione. Con il ricorso introduttivo hanno dedotto l'illegittimità dei criteri e delle modalità di attribuzione dei punteggi: indeterminatezza e contraddittorietà della tabella dell'avviso; uso di coefficienti non previsti; omessa indicazione dei giudizi dei singoli commissari; attribuzione di coefficienti intermedi; illogicità dei punteggi assegnati al raggruppamento vincitore per i diversi criteri, che sarebbero stati valutati atomisticamente anziché in modo sistemico. Con i motivi aggiunti hanno contestato, inoltre, la genericità e lacunosità dell'offerta vincitrice rispetto all'analisi dei bisogni, alle strategie di inclusione sociale e all'organizzazione del servizio; l'inadeguatezza e la non sostenibilità del cofinanziamento dichiarato; la difformità tra la proposta originaria e il progetto definitivo approvato, con particolare riguardo all'introduzione della cabina di regia, alla soppressione di alcune figure organizzative e alla ripartizione dei costi. Sono state chieste anche la disapplicazione delle fonti regolatrici, la dichiarazione di inefficacia della convenzione, il subentro e il risarcimento in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. La censura relativa alla tabella dei punteggi è stata ritenuta irricevibile, perché diretta contro clausole dell'avviso immediatamente lesive e non impugnate tempestivamente, e comunque infondata: la difformità della terza colonna costituiva un errore materiale riconoscibile dall'intera lettura della tabella, mentre la commissione aveva applicato uniformemente i punteggi corretti indicati nelle colonne relative ai criteri discrezionali e tabellari. È stata respinta anche la censura sui coefficienti del criterio D.1, poiché i punteggi attribuiti corrispondevano a quelli tabellari previsti dall'avviso. L'omessa verbalizzazione dei giudizi individuali non ha inciso sulla legittimità della valutazione: in presenza di criteri sufficientemente specifici e articolati, il punteggio numerico costituisce motivazione adeguata. I coefficienti intermedi erano legittimi in quanto derivanti dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, secondo il meccanismo espressamente previsto dall'avviso. Le contestazioni sui punteggi assegnati al raggruppamento vincitore sono state ritenute infondate e, per la parte volta a sostituire la valutazione delle ricorrenti a quella della commissione, inammissibili: il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, abnormità o travisamento dei fatti. In concreto, la commissione aveva attribuito al raggruppamento vincitore un punteggio molto basso per l'analisi dei bisogni, inferiore a quello delle ricorrenti; le critiche sulle strategie di inclusione erano generiche e non dimostravano l'inadeguatezza dell'offerta; il progetto vincitore prevedeva un'equipe professionale, le fasi di attuazione e interventi per l'inserimento lavorativo, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti. È stata respinta anche la censura sul cofinanziamento, poiché l'avviso non imponeva di imputarlo a specifiche voci di costo e il raggruppamento vincitore aveva offerto risorse maggiori. Le contestazioni sulla sottostima delle spese assicurative, informative, di trasporto e di sicurezza erano generiche e non dimostrate; l'assicurazione riguardava la responsabilità civile verso terzi, non gli immobili comunali. Le modifiche introdotte nel progetto definitivo, inclusa la cabina di regia e l'adeguamento delle figure organizzative, sono state considerate di minima portata e compatibili con la natura cooperativa della co-progettazione, senza alterazione sostanziale dell'offerta. Le censure riproposte in via derivata sono state respinte per le medesime ragioni. Le ricorrenti sono state condannate a rifondere al Comune di Massa le spese di lite, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 d.lgs. 117/2017
Disciplina il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nella co-progettazione con le pubbliche amministrazioni.
art. 13 l.r. Toscana 65/2020
Richiamato quale fondamento regionale della procedura di co-progettazione degli interventi sociali.
art. 8 dell'avviso di selezione
Prevedeva criteri, sub-criteri, punteggi massimi e il meccanismo di attribuzione dei coefficienti mediante media aritmetica dei giudizi dei commissari.
art. 95 d.lgs. 50/2016
Richiamato per i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione nell'attribuzione dei punteggi.
art. 134 c.p.a.
Richiamato per escludere il sindacato sostitutivo del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche, salvo i casi previsti dalla legge e le ipotesi di abnormità.
art. 11, comma 2, dell'avviso di selezione
L’E.T.S. attuatore è responsabile, senza riserve ed eccezioni, di eventuali danni a persone o cose nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto della convenzione per fatto proprio o del personale addetto. Dovrà pertanto stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi che copra ogni rischio (materiale, morale, esistenziale e biologico) secondo i parametri di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose.
La voce assicurativa dell'offerta riguardava la responsabilità civile verso terzi dell'ente attuatore, non l'assicurazione degli immobili comunali.
Massime di principio
- Le clausole della lex specialis che stabiliscono criteri o modalità di valutazione immediatamente lesivi devono essere impugnate tempestivamente; la partecipazione alla procedura senza contestarle rende tardiva la successiva censura, salvo che la lesività emerga solo con l'esito della selezione.
- Un errore materiale contenuto nella tabella dei punteggi non determina l'illegittimità della procedura quando sia riconoscibile ictu oculi attraverso la lettura complessiva della lex specialis, non abbia inciso sulle offerte e la commissione abbia applicato in modo uniforme i punteggi corretti desumibili dal sistema di valutazione.
- Quando la lex specialis individua criteri e sub-criteri sufficientemente specifici e articolati, il punteggio numerico attribuito dalla commissione può costituire motivazione adeguata, senza necessità di verbalizzare analiticamente i giudizi individuali dei singoli commissari.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione nelle valutazioni tecnico-discrezionali delle offerte; le censure sono ammissibili soltanto se dimostrano manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, abnormità o palese travisamento dei fatti.
- Nella co-progettazione tra pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore, modifiche di dettaglio introdotte nel progetto operativo mediante il confronto tra le parti sono legittime se non alterano sostanzialmente la proposta selezionata e restano funzionali all'attuazione e al monitoraggio del servizio.
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