Sentenza n. 1155/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento; - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35245 Comunicazione: CP700-4485352-P notificata all'azienda agricola in data 06 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2000/01; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera 2000/2001
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 6 ottobre 2022, recante il ricalcolo del prelievo supplementare latte relativo alla campagna 2000/2001, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi, presupposti e conseguenti. Nel corso del giudizio AGEA ha rappresentato di avere annullato, con provvedimento del 25 ottobre 2023, le comunicazioni di ricalcolo adottate prima dell'11 agosto 2023, tra cui quella impugnata, in applicazione della disciplina sopravvenuta. La ricorrente non si è opposta alla richiesta dell'Amministrazione di dichiarare l'improcedibilità, evidenziando così il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha rilevato che l'atto impugnato è divenuto inefficace ex lege ai sensi dell'art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. 103/2023, disposizione secondo cui le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e devono essere sostituite da nuove comunicazioni effettuate sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti dall'Amministrazione. Poiché l'atto non produceva più effetti e la ricorrente non aveva manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio, è venuto meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito e della complessità dell'evoluzione normativa e contenziosa della materia.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. 103/2023
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La norma determina l'inefficacia ex lege delle comunicazioni AGEA di ricalcolo già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e impone la loro sostituzione con nuove comunicazioni fondate sui dati nazionali di produzione detenuti dall'Amministrazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza di smaltimento da remoto; il testo non attribuisce alla disposizione uno specifico ruolo nella decisione.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta rende ex lege inefficace il provvedimento amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento del provvedimento originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La mancata opposizione del ricorrente alla richiesta dell'Amministrazione di dichiarare l'improcedibilità, in presenza dell'inefficacia dell'atto impugnato, costituisce una condotta processuale indicativa del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
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