Cassazione Civile, Ordinanza n. 22905/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per maggiori importi dovuti a titolo di imposta unica sulle scommesse per l'annualità 2011, notificato a un operatore CTD che raccoglieva scommesse per conto di bookmakers privi di concessione. La Commissione/CGT di secondo grado aveva accolto l'appello del contribuente solo sulle sanzioni, ritenendole non dovute per incertezza normativa, ma aveva confermato la debenza dell'imposta. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997, in relazione all'art. 3 d.lgs. 504/1998 e all'art. 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010, sostenendo che l'esimente dell'incertezza normativa non poteva essere estesa al periodo successivo al 2010, dopo l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, richiamando la giurisprudenza costituzionale, unionale e di legittimità che qualifica la ricevitoria/CTD come soggetto passivo anche per gli anni successivi al 2010, esclude un affidamento tutelabile per il periodo successivo alla novella e nega che sussista l'incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni nel 2011.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando integralmente l'originario ricorso del contribuente, quindi confermando anche la debenza delle sanzioni. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state definitivamente compensate in ragione degli esiti alterni nei precedenti gradi e del consolidarsi successivo della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
L'esimente per incertezza normativa non è applicabile quando, per l'annualità successiva al 2010, la disciplina sia stata chiarita in modo inequivoco dalla norma di interpretazione autentica e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
art. 3 d.lgs. 504/1998
La norma, letta insieme all'intervento del 2010, individua il presupposto impositivo anche in capo ai soggetti che svolgono attività gestoria di raccolta scommesse per bookmakers privi di concessione.
art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010
La disposizione di interpretazione autentica ha chiarito che l'imposta unica si applica anche alle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione; per gli anni successivi all'entrata in vigore non sussiste incertezza normativa idonea a escludere sanzioni.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Le motivazioni dei precedenti conformi sono richiamate espressamente e condivise.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 56 TFUE
Nel settore dei giochi d'azzardo, in assenza di armonizzazione, le restrizioni nazionali possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale purché proporzionate.
art. 1, comma 64, L. 220/2010
Il legislatore ha esplicitato gli obiettivi di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e di contrasto a evasione/elusione nel settore del gioco.
Massime di principio
- Nella materia dell'imposta unica sulle scommesse, il titolare della ricevitoria che raccoglie e trasmette giocate per conto di un bookmaker svolge un'attività gestoria rilevante ai fini del presupposto impositivo ed è soggetto passivo in solido con l'operatore di gioco, anche se non partecipa direttamente al rischio della scommessa.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non opera per le annualità successive all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica che abbia chiarito in modo inequivoco la soggettività passiva e la debenza del tributo; non può quindi essere invocata per escludere le sanzioni quando il quadro normativo sia ormai definito.
- La legittimità costituzionale del regime impositivo e della solidarietà passiva è salvaguardata dalla possibilità, in capo al gestore della ricevitoria, di rimodulare contrattualmente le commissioni e di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera; ai fini costituzionali è sufficiente la astratta possibilità di negoziare la traslazione, non essendo necessario l'effettivo trasferimento del tributo.
- Nel settore dei giochi d'azzardo, la disciplina nazionale può differenziare la posizione dei CTD che operano per bookmakers esteri rispetto ad altre figure, senza violare il diritto unionale, quando l'imposizione colpisca tutti gli operatori che svolgono attività di gestione delle scommesse sul territorio nazionale senza discriminazioni in base alla sede del bookmaker.
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