Sentenza n. 329/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca parziale della procedura selettiva per professore di prima fascia, nomina della nuova commissione, successivi atti della procedura e dinieghi parziali di accesso
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca parziale della procedura, disposta a decorrere dalla nomina della prima commissione dopo le dimissioni di un commissario, sostenendo la violazione degli artt. 97 Cost., 1, 3, 7 e 21-quinquies l. 241/1990, dell’art. 18 l. 240/2010, del regolamento universitario e del bando, nonché dei principi di imparzialità, buon andamento, parità di trattamento e legittimo affidamento. Ha dedotto che il bando avrebbe cristallizzato i criteri di valutazione richiamando il d.m. 344/2011, che la modifica regolamentare successiva non avrebbe potuto applicarsi alla procedura e che la revoca sarebbe stata sproporzionata, illogica e sviata, anche perché la prima commissione avrebbe già individuato il ricorrente quale vincitore. Ha inoltre impugnato gli atti di proposta e nomina della nuova commissione, deducendo illegittimità derivata, violazione della parità di genere, irregolarità nelle dichiarazioni dei commissari, motivazione postuma e accesso parziale ai documenti. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti ha contestato l’accettazione delle dimissioni del commissario, gli atti della nuova commissione e la valutazione finale che aveva individuato un’altra candidata come vincitrice, sostenendo l’erronea attribuzione dei punteggi, il difetto di istruttoria e motivazione e la violazione della lex specialis. La vincitrice ha proposto ricorso incidentale, deducendo principalmente false dichiarazioni del ricorrente nel curriculum e, in subordine, l’illegittimità dei criteri e della valutazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della prima commissione, in quanto organo straordinario privo di un interesse personale, concreto e attuale al mantenimento degli atti impugnati. Ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i primi due ricorsi per motivi aggiunti per difetto di legittimazione e di interesse: la revoca era soltanto parziale, il concorso non era stato integralmente annullato, le domande dei candidati erano state conservate e la procedura era stata riavviata con una nuova commissione. Il ricorrente aveva dunque un interesse a contestare gli esiti della nuova procedura, ma non a pretendere la prosecuzione dei lavori della prima commissione sulla base di una presunta, non documentata individuazione quale vincitore. Gli scambi informali tra commissari sono stati ritenuti meri atti preparatori, privi di valore certificativo; non risultava un verbale ufficiale né una deliberazione maggioritaria definitiva. La domanda di accesso relativa alla comunicazione già trasmessa dall’Ateneo è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il terzo ricorso per motivi aggiunti è stato esaminato nel merito e rigettato. L’accettazione delle dimissioni è stata ritenuta legittima perché intervenuta quando l’attività valutativa era ancora in corso. La revoca parziale è stata considerata adeguatamente motivata da esigenze di imparzialità, trasparenza e buon andamento, dalla necessità di precisare la ponderazione dei criteri e dall’opportunità di nominare una commissione che non avesse già esaminato le candidature; la scelta è stata ritenuta frutto di un equilibrato bilanciamento con l’affidamento dei candidati, poiché ha salvaguardato le domande e non ha revocato integralmente il bando. Il nuovo regolamento non ha modificato i criteri sostanziali fissati dal bando, ma ha richiesto alla commissione di esplicitarne l’incidenza ponderale. Non è stata riconosciuta la disparità di trattamento rispetto ad altre procedure, non essendo provata l’assoluta identità delle situazioni. Le censure sui punteggi sono state respinte perché dirette a sostituire il giudizio del candidato e del giudice a quello della commissione, non affetto da macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento; inoltre, per un criterio quantitativo, il ricorrente aveva incluso nel curriculum insegnamenti che egli stesso aveva riconosciuto di non avere svolto. La censura sulla parità di genere è stata dichiarata inammissibile perché tale disciplina tutela gli aspiranti commissari, non i candidati, e non era stata dimostrata una lesione concreta. Le contestazioni sulle dichiarazioni non sottoscritte dei commissari sono state ritenute prive di concreta incidenza sull’esito della procedura. È stata esclusa la motivazione postuma, trattandosi di due distinti provvedimenti: la nomina della nuova commissione aveva confermato la motivazione della revoca e aggiunto circostanze sopravvenute. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per difetto di interesse in conseguenza del rigetto dei gravami principali. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 4.000 a favore dell’Università e in euro 8.000 a favore della controinteressata; è stata respinta la richiesta di lite temeraria.
Norme richiamate
art. 18 l. 240/2010
Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano (...) la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.
La norma rimette ai regolamenti universitari la disciplina della chiamata e dei criteri di selezione, senza dettare specifiche regole sulla composizione delle commissioni, sui supplenti o sulla ponderazione dei criteri.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca parziale è stata ritenuta legittima perché sorretta da ragioni di pubblico interesse, adeguatamente esplicitate, e accompagnata dalla considerazione dell’affidamento dei candidati.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento giustificano la rinnovazione della commissione quando occorra assicurare una valutazione imparziale e criteri maggiormente determinati.
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo l’ostensione del documento richiesto.
art. 73 c.p.a.
Il TAR ha espunto dal fascicolo la documentazione depositata tardivamente rispetto al termine per la produzione documentale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il divieto di integrazione postuma della motivazione non era pertinente, poiché la motivazione contestata risultava da un distinto successivo provvedimento amministrativo e non da scritti difensivi.
art. 26, comma 2, c.p.a.
Non sono stati ravvisati i presupposti per la condanna per lite temeraria.
Massime di principio
- Il partecipante a una procedura selettiva ha interesse a impugnare gli esiti della procedura, ma non può contestare autonomamente la revoca parziale degli atti e la nomina di una nuova commissione quando il bando resta efficace, le domande dei candidati sono conservate e la procedura viene riavviata; in tale situazione l’interesse diviene attuale soltanto rispetto agli atti conclusivi della nuova valutazione.
- Gli scambi informali tra componenti di una commissione, le bozze di verbale e le proposte di giudizio non costituiscono una deliberazione ufficiale né provano l’individuazione del vincitore, se non risultano recepiti in un verbale o in un atto formale dell’organo collegiale.
- È legittima la revoca parziale di una procedura selettiva, con conservazione delle domande e rinnovazione della commissione, quando l’amministrazione persegua esigenze documentate di imparzialità, trasparenza e maggiore determinatezza dei criteri, bilanciandole con l’affidamento dei candidati e limitando l’intervento al segmento procedimentale viziato o divenuto inadeguato.
- Una modifica regolamentare che imponga alla commissione di esplicitare l’incidenza ponderale dei criteri non viola la lex specialis quando lascia invariati i criteri sostanziali già fissati dal bando e si limita a disciplinarne le modalità di applicazione e di motivazione.
- Le valutazioni delle commissioni di concorso costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di errori su dati non opinabili o di macroscopica irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento; il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione.
- Le disposizioni sulla parità di genere nella composizione delle commissioni di concorso tutelano gli aspiranti commissari e non attribuiscono al candidato una legittimazione generale a farne valere la violazione, salvo la deduzione di una concreta incidenza negativa sulla sua posizione.
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