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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29510/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava dinanzi al giudice tributario un avviso di accertamento con cui veniva attribuito un maggior valore, deducendone in appello la nullità per difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado e, comunque, l’inesistenza o nullità dell’avviso impugnato. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello ritenendo che la decisione di primo grado e l’atto impositivo contenessero una motivazione sufficiente, con chiara enunciazione del criterio astratto di attribuzione del maggior valore fondato sul reddito ritraibile, sul 20% dei ricavi lordi, su una stima diretta basata sul numero delle camere, sui ricavi per le diverse stagioni e sul canone di locazione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva un unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., lamentando la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., assumendo la mancanza assoluta del requisito motivazionale, la mera adesione acritica alla decisione di primo grado e l’eccessiva astrattezza dei criteri utilizzati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha richiamato il principio per cui nel processo tributario è nulla la sentenza della CTR completamente priva dell’illustrazione delle censure dell’appellante e delle ragioni del loro rigetto, ovvero che si limiti a una motivazione per relationem meramente adesiva alla sentenza di primo grado. Ha però escluso che tale vizio ricorresse nel caso concreto, osservando che la CTR del Veneto aveva reso una motivazione, seppur sintetica, congrua e sufficiente, indicando sia le ragioni del rigetto sia il criterio di determinazione del maggior valore. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    violazione dell'art.360 n.4 c.p.c.

    è stata invocata come norma che consente la denuncia di nullità della sentenza o del procedimento per vizi processuali

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiede la motivazione della sentenza nel processo tributario

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato, insieme all’art. 36, quale parametro della nullità per carenza di motivazione nel giudizio tributario

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiede l’esposizione concisa dei motivi di fatto e di diritto della decisione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    parametro della sufficienza della motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato dalla CTR a sostegno della legittimità dell’atto impositivo motivato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    parametro per il contributo unificato cui commisurare l’ulteriore importo

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza d’appello è nulla solo se è completamente priva dell’illustrazione delle censure dell’appellante e delle ragioni del loro rigetto, oppure se si risolve in una mera adesione acritica alla decisione di primo grado.
  • La motivazione per relationem non è di per sé illegittima quando la sentenza di appello mostri di aver individuato il thema decidendum e consenta di comprendere le ragioni della decisione attraverso un percorso argomentativo, anche sintetico, ma non meramente apparente.
  • Per integrare il vizio di nullità per difetto di motivazione non basta la critica alla sinteticità o astrattezza della motivazione: occorre l’assenza sostanziale delle ragioni decisorie o l’impossibilità di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Quando il giudice di appello richiami espressamente il criterio di determinazione del maggior valore e ne spieghi gli elementi essenziali, la motivazione deve ritenersi sufficiente ai fini dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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