Cassazione Civile, Ordinanza n. 29510/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava dinanzi al giudice tributario un avviso di accertamento con cui veniva attribuito un maggior valore, deducendone in appello la nullità per difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado e, comunque, l’inesistenza o nullità dell’avviso impugnato. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello ritenendo che la decisione di primo grado e l’atto impositivo contenessero una motivazione sufficiente, con chiara enunciazione del criterio astratto di attribuzione del maggior valore fondato sul reddito ritraibile, sul 20% dei ricavi lordi, su una stima diretta basata sul numero delle camere, sui ricavi per le diverse stagioni e sul canone di locazione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva un unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., lamentando la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., assumendo la mancanza assoluta del requisito motivazionale, la mera adesione acritica alla decisione di primo grado e l’eccessiva astrattezza dei criteri utilizzati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha richiamato il principio per cui nel processo tributario è nulla la sentenza della CTR completamente priva dell’illustrazione delle censure dell’appellante e delle ragioni del loro rigetto, ovvero che si limiti a una motivazione per relationem meramente adesiva alla sentenza di primo grado. Ha però escluso che tale vizio ricorresse nel caso concreto, osservando che la CTR del Veneto aveva reso una motivazione, seppur sintetica, congrua e sufficiente, indicando sia le ragioni del rigetto sia il criterio di determinazione del maggior valore. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360 n. 4 c.p.c.
violazione dell'art.360 n.4 c.p.c.
è stata invocata come norma che consente la denuncia di nullità della sentenza o del procedimento per vizi processuali
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiede la motivazione della sentenza nel processo tributario
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamato, insieme all’art. 36, quale parametro della nullità per carenza di motivazione nel giudizio tributario
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiede l’esposizione concisa dei motivi di fatto e di diritto della decisione
art. 118 disp. att. c.p.c.
parametro della sufficienza della motivazione
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione
art. 7 L. 212/2000
richiamato dalla CTR a sostegno della legittimità dell’atto impositivo motivato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
parametro per il contributo unificato cui commisurare l’ulteriore importo
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza d’appello è nulla solo se è completamente priva dell’illustrazione delle censure dell’appellante e delle ragioni del loro rigetto, oppure se si risolve in una mera adesione acritica alla decisione di primo grado.
- La motivazione per relationem non è di per sé illegittima quando la sentenza di appello mostri di aver individuato il thema decidendum e consenta di comprendere le ragioni della decisione attraverso un percorso argomentativo, anche sintetico, ma non meramente apparente.
- Per integrare il vizio di nullità per difetto di motivazione non basta la critica alla sinteticità o astrattezza della motivazione: occorre l’assenza sostanziale delle ragioni decisorie o l’impossibilità di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Quando il giudice di appello richiami espressamente il criterio di determinazione del maggior valore e ne spieghi gli elementi essenziali, la motivazione deve ritenersi sufficiente ai fini dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29488/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29489/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29490/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29491/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29492/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29493/2021 del 22/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →