Sentenza del 25/06/2019 n. 16954 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
R.R. ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Calabria, che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate rideterminando in Euro 487.251,00 i maggiori ricavi relativi a cessioni immobiliari del 2005. I tre motivi riguardavano: la presunta nullità della notifica dell'avviso di accertamento, perché la relata era apposta sul frontespizio; l'asserita insufficienza e contraddittorietà della motivazione e degli elementi presuntivi utilizzati per determinare i maggiori ricavi, tra cui i mutui degli acquirenti e i valori OMI; la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per il mancato allegamento di un provvedimento richiamato nell'avviso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica, poiché il contribuente non aveva contestato la completezza e conformità dell'atto e l'atto consentiva comunque di raggiungere lo scopo della notificazione. Ha confermato che i valori OMI, considerati da soli, costituiscono presunzioni semplici, ma possono concorrere con ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, come quelli indicati nell'allegato A dell'avviso e relativi ai mutui degli acquirenti. La valutazione di tali elementi appartiene al giudice di merito e non può essere riesaminata in Cassazione come una nuova valutazione dei fatti. Ha inoltre ritenuto valido l'avviso motivato per relationem, poiché il contribuente aveva dimostrato di conoscere e contestare specificamente gli elementi essenziali dell'atto richiamato. R.R. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39, 42 e 60
Disciplinano rispettivamente i poteri di accertamento, i requisiti dell'avviso di accertamento e le modalità di notificazione. La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti e valida la notificazione quando l'atto risulta integro e conforme.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 e 56
Riguardano l'accertamento e la motivazione degli atti in materia IVA. I principi sulla valutazione presuntiva e sulla motivazione sono stati considerati coerenti con quelli applicabili alle imposte dirette.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16
Disciplina le notificazioni nel processo tributario; non è stata ravvisata una violazione concreta tale da determinare la nullità della notificazione.
Art. 148 c.p.c.
Disciplina la relazione di notificazione. L'apposizione della relata sul frontespizio, anziché in calce, non determina automaticamente la nullità se l'atto notificato è completo, integro e idoneo a raggiungere lo scopo.
Legge 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5
Ha eliminato la presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale dell'immobile, riportando la materia alla valutazione del giudice sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
Statuto del contribuente, art. 7
Impone la motivazione degli atti impositivi e, in linea generale, l'allegazione degli atti richiamati. Tuttavia, la mancata allegazione non comporta automaticamente la nullità se l'avviso riproduce il contenuto essenziale dell'atto richiamato e il contribuente ne ha avuto effettiva conoscenza.
Statuto del contribuente, art. 10
Richiede che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati a buona fede e correttezza. Le irregolarità meramente formali sono irrilevanti quando non abbiano concretamente compromesso il diritto di difesa.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevedono il pagamento dell'ulteriore contributo unificato quando il ricorso è integralmente rigettato o dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La notifica di un avviso di accertamento non è nulla per una mera irregolarità formale, come la collocazione della relata sul frontespizio, se l'atto è completo, integro e ha consentito al destinatario di comprenderne il contenuto e difendersi.
- I valori OMI, considerati isolatamente, non bastano normalmente a dimostrare maggiori ricavi; possono però essere utilizzati insieme ad altri indizi concreti, come l'importo dei mutui contratti dagli acquirenti, se nel loro insieme risultano gravi, precisi e concordanti.
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dai giudici di merito. Il controllo è limitato a violazioni di legge e a gravi anomalie motivazionali, non alla semplice preferenza per una diversa ricostruzione dei fatti.
- Un avviso può essere motivato mediante rinvio ad altri atti anche se questi non sono materialmente allegati, purché l'avviso ne riporti il contenuto essenziale o il contribuente dimostri di averne avuto conoscenza effettiva e sia stato in grado di contestarlo puntualmente.
- Per contestare efficacemente un atto tributario non basta richiamare astrattamente le norme violate: occorre indicare concretamente quale elemento dell'atto sia incompleto, non conforme, non conoscibile o lesivo del diritto di difesa.
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