Cassazione Civile, Ordinanza n. 33047/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia origina da un’opposizione a talune cartelle di pagamento per complessivi euro 5.446,00, accolta nei gradi di merito. Resta in discussione solo la liquidazione delle spese processuali. Il Tribunale di Roma, pur confermando l’accoglimento dell’opposizione, ha ritenuto corretto liquidare i compensi secondo uno scaglione di valore inferiore, facendo riferimento alla dichiarazione resa dalla parte ai fini del contributo unificato. Il ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 4, commi 1 e 5, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, e dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che il valore della causa andava determinato in base al valore della domanda ex art. 10 c.p.c., cioè in relazione all’importo della cartella impugnata, con applicazione dello scaglione euro 5.200,00 - euro 26.000,00, e che, essendosi costituita Roma Capitale, spettava anche il compenso per la fase di trattazione e decisione; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, per avere il tribunale liquidato le spese in modo onnicomprensivo, senza specificare le fasi e senza considerare che, trattandosi in appello della sola statuizione sulle spese, il valore della lite non superava euro 1.100,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell’art. 10 c.p.c. sulla base del valore della domanda, senza tenere conto della dichiarazione resa ai fini del contributo unificato, che ha funzione diversa e non integra il contenuto della domanda. Poiché si discuteva dell’annullamento di una cartella di pagamento dell’importo di euro 5.446,00, doveva applicarsi lo scaglione di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. Inoltre, poiché Roma Capitale si era costituita in giudizio, era dovuto anche il compenso per la fase istruttoria/trattazione, comprensiva almeno dell’esame degli scritti avversari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente la difesa in proprio della parte che sia abilitata a stare in giudizio senza ministero di difensore
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale del ricorso
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato quale base della trattazione in camera di consiglio
art. 4, comma 1, D.M. 55/2014
richiamato per la determinazione dei compensi professionali
art. 4, comma 5, lett. c), D.M. 55/2014
la Corte ne valorizza l’elencazione non tassativa delle attività di fase, includendovi l’esame degli scritti avversari e la costituzione della controparte
art. 4, comma 5, D.M. 55/2014
richiamato come parametro per la liquidazione distinta delle fasi processuali
art. 91 c.p.c.
la liquidazione delle spese segue la soccombenza e deve essere correttamente parametrata al valore della causa e alle fasi effettivamente svolte
art. 10 c.p.c.
il valore della causa va determinato in base al valore della domanda, non sulla base della dichiarazione resa ai fini del contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione dei compensi e delle spese processuali, il valore della causa si determina secondo i criteri dell’art. 10 c.p.c. e in base al petitum sostanziale, senza che assuma rilievo la dichiarazione di valore effettuata per il contributo unificato.
- La dichiarazione resa per il contributo unificato ha una funzione amministrativa rivolta alla cancelleria e non integra il contenuto della domanda; non può quindi essere utilizzata per individuare lo scaglione tariffario delle spese.
- Quando la controparte si costituisce in giudizio, la fase di trattazione/istruttoria non può essere esclusa in modo apodittico dalla liquidazione dei compensi, dovendosi remunerare almeno l’esame degli scritti difensivi avversari.
- La liquidazione delle spese deve essere coerente con le fasi processuali effettivamente svolte e non può essere formulata in modo indifferenziato se ciò comporta omissione di attività professionalmente rilevanti.
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