Cassazione Penale, Sentenza n. 7943/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha: 1) revocato la sentenza di condanna della Corte d'appello di Venezia (26/01/2017) e dichiarato eseguibile la sentenza della Corte d'appello di Milano (25/02/2020), unificando le sentenze per continuazione e determinando il trattamento sanzionatorio complessivo in 14 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 13.800 di multa; 2) contestazione della mancata revoca della sentenza milanese del 25/02/2020 (sostenendo che il titolo di reato in quella sentenza sarebbe stato piu' grave, riciclaggio, rispetto a ricettazione nella sentenza veneziana) e richiesta che venisse invece revocata la sentenza relativa al reato piu' grave; 3) richiesta di ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio complessivo ex art. 671 c.p.p., sostenendo l'erronea applicazione degli aumenti per i reati "satellite" e invocando un criterio di rideterminazione basato su un "moltiplicatore progressivo".
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (i) sul piano sistematico non e' possibile richiedere una parziale applicazione dell'art. 649 c.p.p. fra reati uniti per continuazione; la disciplina del conflitto di giudicati per lo stesso fatto e' regolata dall'art. 669 c.p.p. e consente la scelta della sentenza da eseguire (la Corte dell'esecuzione ha scelto correttamente la sentenza piu' favorevole in termini di trattamento sanzionatorio); inoltre la difesa aveva errato nel ritenere la sentenza veneziana relativa a ricettazione: anche quella sentenza riguardava il delitto di riciclaggio (di un veicolo), quindi non sussisteva la diversita' di titolo di reato invocata; (ii) quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo, il giudice dell'esecuzione non aveva ulteriori oneri motivazionali particolari se non l'indicazione di aver valutato la congruità degli aumenti gia' ritenuti dal giudice della cognizione; la pretesa di una nuova rideterminazione della pena basata su un principio matematico di "moltiplicatore progressivo" non trova fondamento normativo. Per effetto del rigetto, il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Prevede la revoca della sentenza quando sussiste il principio del bis in idem per lo stesso fatto; tuttavia non puo' essere applicato in modo frazionato ai reati uniti nella continuazione per obbligare la revoca solo per alcuni reati posti a vincolo continuativo
art. 669 cod. proc. pen.
Regola il contrasto di giudicati sullo stesso fatto e consente la revoca parziale delle sentenze quando il contrasto e' parziale e, in caso di conflitto, la scelta della sentenza eseguibile deve tener conto del trattamento piu' favorevole; disciplina applicabile ai giudicati anche nei casi di continuazione quando vi e' sovrapposizione fattuale
art. 671 cod. proc. pen.
Consente l'unificazione per continuazione e la determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo; il giudice dell'esecuzione valuta gli aumenti per i reati "satellite" ma non e' obbligato a motivazioni aggiuntive quando si limita a confermare gli aumenti gia' ritenuti dal giudice della cognizione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021
Evidenziata come precedente che aveva dichiarato inammissibile analoga questione sollevata avverso la sentenza del 25/02/2020, rafforzando la valutazione di non fondatezza della medesima contestazione in cassazione
Giurisprudenza: Sez. 7, n. 21308 del 12/02/2019
Utilizzata per dimostrare che la sentenza della Corte d'appello di Venezia riguardava anch'essa il reato di riciclaggio (del medesimo veicolo), smentendo l'assunto della difesa sulla diversa natura del titolo di reato
Giurisprudenza: Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Citata e distinta: la Corte osserva le differenze profonde col caso Pizzone, rifiutando di estendere quel precedente alla controversia in esame
Massime di principio
- Nei casi di reati uniti nella continuazione non e' possibile richiedere la revoca parziale di una sentenza limitandosi a singoli reati senza una base normativa: la disciplina dei giudicati contrapposti si governa principalmente dall'art. 669 c.p.p.
- Quando esistono sentenze contrastanti su fatti sovrapposti, il giudice dell'esecuzione puo' scegliere quale sentenza eseguire optando per quella che assicura il trattamento sanzionatorio piu' favorevole per l'interessato; non e' ammesso un "mix" di parti di diverse sentenze senza previsione normativa
- La verifica dell'identita' materiale dei fatti e del titolo di reato e' centrale: se i giudicati riguardano il medesimo fatto e lo stesso reato, la contestazione basata su una presunta diversita' di titolo puo' essere infondata se i fatti processuali coincidono
- Il giudice dell'esecuzione, quando conferma aumenti o maggiorazioni gia' valutate dal giudice della cognizione, non ha obblighi motivazionali complessi oltre all'indicazione di aver effettuato la valutazione di congruità; non e' ammessa una nuova rideterminazione della pena sulla base di criteri matematici non previsti dalla norma
- Prima di proporre ricorso in Cassazione e' opportuno verificare eventuali pronunce precedenti (anche di ammissibilita') sulla stessa questione, poichè precedenti di inammissibilita' indeboliscono la probabilità di successo
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe focalizzarsi su: a) dimostrare concretamente la diversità di fatto o di titolo di reato tra i giudicati; b) individuare un preciso vizio di calcolo o illegittimita' normativa nella determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo; c) fornire base normativa per qualsiasi richiesta di "partizione" o trattamento differente delle singole posizioni processuali
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