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Sentenza

Sentenza n. 1612/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune interessato per due anni, nonché gli atti istruttori presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (destinatario misura prefettizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato dal Questore dopo che era stato fermato a bordo di un’autovettura nella quale era stata rinvenuta una chiave adulterata e denunciato per il reato di cui all’art. 707 c.p. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011, per difetto dei presupposti e mancanza di attualità della pericolosità sociale, assumendo che la condanna valorizzata dall’amministrazione risalisse a molti anni prima e che l’episodio più recente fosse ancora da accertare; difetto di motivazione ed eccesso di potere per motivazione apparente e stereotipata, per l’omessa valutazione prognostica dell’attualità della pericolosità e del tempo trascorso; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento in assenza di urgenza; violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, per l’applicazione della misura per due anni senza motivazione sulla durata; illogicità ed erronea valutazione dei presupposti di fatto, contestando in particolare l’inferenza tra assenza di attività lavorativa e dedizione ad attività delittuose. Il ricorrente ha inoltre contestato la riferibilità a sé di alcune circostanze riportate negli atti istruttori, la ricostruzione della detenzione degli oggetti rinvenuti e l’integrazione postuma della motivazione da parte della difesa erariale.

La decisione

Il TAR ha deciso con sentenza in forma semplificata. Ha respinto congiuntamente le censure relative ai presupposti della misura, all’attualità della pericolosità, alla motivazione e all’erronea valutazione dei fatti. Ha ritenuto che il comportamento sospetto dell’autovettura, il rinvenimento a bordo di più oggetti utilizzabili per effrazioni e furti, le giustificazioni vaghe e contraddittorie degli occupanti e il quadro dei precedenti per reati contro il patrimonio costituissero elementi sufficienti a fondare il giudizio di pericolosità sociale, anche se gli oggetti non erano stati trovati addosso al ricorrente. Ha considerato non determinante il richiamo all’assenza di lavoro, valutandolo come elemento eventualmente corroborante nel contesto complessivo. Ha respinto anche la censura sulla mancata comunicazione di avvio, rilevando la tempestività dell’adozione del provvedimento e l’assenza di un apporto partecipativo significativo che avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Ha invece accolto la censura relativa alla durata della misura, poiché il provvedimento non motivava la scelta di una durata di due anni, prossima alla durata massima, pur potendo il foglio di via essere disposto fino a quattro anni secondo la disciplina richiamata dal Collegio. Ha mantenuto ferma l’inibizione minima prevista dalla legge, consentendo all’amministrazione di rieditare il potere sulla durata complessiva con adeguata motivazione. Le spese sono state compensate ed è stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011

    “qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni”

    Il foglio di via richiede cumulativamente che il destinatario rientri, sulla base di elementi di fatto, in una delle categorie dell’art. 1, sia pericoloso per la sicurezza pubblica e si trovi fuori dal luogo di residenza o dimora abituale. Il provvedimento deve motivare sia la riconducibilità alla categoria legale sia le ragioni della pericolosità sociale.

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”

    La dedizione implica una propensione consolidata e non episodica alla commissione di reati, ricostruita attraverso elementi soggettivi relativi al vissuto criminale e oggettivi relativi all’attitudine offensiva delle condotte rispetto ai beni tutelati dalla norma.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del foglio di via deve indicare con chiarezza e completezza le circostanze di fatto poste a fondamento della categoria soggettiva e del giudizio di pericolosità; deve inoltre giustificare la graduazione temporale della misura.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non determina l’illegittimità del provvedimento quando l’adozione è avvenuta tempestivamente e il ricorrente non dimostra che una partecipazione procedimentale avrebbe potuto incidere concretamente sull’esito.

  • art. 2 d.lgs. 129/2011

    Il giudice ha fatto salva l’efficacia minima della misura, consentendo la riedizione del potere amministrativo limitatamente alla durata complessiva, da determinare con adeguata motivazione.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibilità di decisione immediata.

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio può essere adottato solo quando risultino cumulativamente la riconducibilità dell’interessato a una delle categorie previste dall’art. 1 d.lgs. 159/2011, la pericolosità per la sicurezza pubblica e la presenza in un Comune diverso da quello di residenza o dimora abituale.
  • La categoria della dedizione alla commissione di reati richiede una propensione consolidata e non episodica, desumibile da elementi di fatto specifici e circostanziati, da valutare sia sotto il profilo del vissuto criminale del soggetto sia sotto quello dell’attitudine offensiva dei reati rispetto ai beni tutelati dalla legge.
  • Nel giudizio sulla pericolosità sociale possono essere valutati unitariamente il comportamento sospetto, il rinvenimento in un veicolo di più strumenti utilizzabili per effrazioni, le giustificazioni vaghe o contraddittorie degli occupanti e i precedenti per reati contro il patrimonio, anche quando gli oggetti non siano stati trovati direttamente addosso al destinatario della misura.
  • Il foglio di via obbligatorio deve motivare non solo l’an della misura, ma anche la durata concretamente scelta; l’applicazione di una durata significativa o prossima al limite massimo senza una specifica giustificazione sulla graduazione temporale è illegittima e impone la riedizione del potere su tale profilo, ferma l’efficacia minima prevista dalla legge.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo al foglio di via non comporta l’illegittimità dell’atto quando l’amministrazione abbia agito tempestivamente e l’interessato non abbia indicato elementi partecipativi concreti che avrebbero potuto determinare un diverso contenuto del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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