Cassazione Civile, Ordinanza n. 31194/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione ad intimazione di pagamento relativa a pretese creditorie di natura previdenziale e contributiva, connesse anche a sanzioni, che il giudice di primo grado aveva rigettato e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) dedotta carenza della capacità processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sotto il profilo della violazione di legge e dell'omesso esame; (2) contestazione della qualificazione dell'azione proposta avverso l'avviso di intimazione di pagamento e conseguente violazione degli artt. 24 d.lgs. 46/1999 e 615 c.p.c.; (3) dedotta violazione dell'art. 2945 c.c., dell'art. 112 c.p.c. e nullità del procedimento, con riferimento alla prescrizione quinquennale. Prima di esaminare nel merito tali censure, la Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato proposto tardivamente: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 12 marzo 2019, non notificata, e il ricorso per cassazione era stato notificato il 4 ottobre 2019, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione della sospensione feriale, trattandosi di controversia in materia di lavoro/previdenza, soggetta al rito speciale del lavoro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza, senza che rilevasse la sospensione feriale nei giudizi in materia previdenziale assoggettati al rito del lavoro. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione e di Cassa Forense e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
norma richiamata dai motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.
art. 24 d.lgs. 46/1999
richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione dell'azione proposta avverso l'intimazione di pagamento in materia contributiva.
art. 615 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la corretta qualificazione dell'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento.
art. 2945 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione quinquennale.
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di ultrapetizione/omessa pronuncia.
art. 327 c.p.c.
la Corte lo applica quale termine lungo per impugnare la sentenza non notificata; il ricorso notificato oltre sei mesi dalla pubblicazione è tardivo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Cass. Sez. Un., n. 18569 del 22/09/2016
richiamata per affermare che pubblicazione e deposito della sentenza coincidono con l'inserimento nell'elenco cronologico di cancelleria, momento da cui decorre il termine lungo per impugnare.
Massime di principio
- Il termine lungo per impugnare una sentenza non notificata decorre dalla sua pubblicazione, che coincide con il deposito ufficiale in cancelleria e con l'inserimento della decisione nell'elenco cronologico, momento di sua piena venuta ad esistenza ai fini della decorrenza del termine ex art. 327 c.p.c.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., l'impugnazione è inammissibile, indipendentemente dall'esame dei motivi di merito o di rito prospettati.
- La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie in materia di lavoro e previdenza assoggettate al rito speciale del lavoro, sicché il termine lungo per impugnare resta fermo anche in tali controversie.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente deve essere condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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