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Sentenza

Sentenza del 15/12/2022 n. 36864 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

R. Spa ha chiesto la revocazione dell'ordinanza n. 29687/20 (28/12/2020) con due motivi: (i) ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 5, deducendo contrasto con precedenti ordinanze della Corte che avevano riconosciuto il contratto tra le parti come locazione e l'inesistenza di un diritto di superficie (quindi inesistenza del presupposto impositivo ICI); (ii) ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, per errore di fatto, perché l'ordinanza aveva omesso di considerare la memoria in cui era stata sollevata l'eccezione di giudicato esterno relativa alla pronuncia passata in giudicato (Cass. 1 febbr. 2019 n. 3086 e Cass. 8 marzo 2019 n. 6844) che accertava il titolo della detenzione come locazione e non concessione su area demaniale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (art. 395 c.p.c., n. 5) ritenendo confermato il consolidato orientamento sulla limitazione della revocazione delle pronunce di Cassazione e l'irrilevanza interpretativa per estendere il rimedio. Il secondo motivo (errore di fatto/omessa considerazione della memoria e del giudicato esterno) è stato ritenuto fondato: la Corte ha constatato che la memoria aveva effettivamente dedotto il giudicato esterno formato con precedenti ordinanze della Corte e che tale eccezione, rilevabile d'ufficio, non era stata esaminata. Perciò la Corte ha revocato la propria ordinanza n. 29687/20, ha rigettato il ricorso proposto dal Comune e ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1001/07/2018 del 21/05/2018, che aveva qualificato il rapporto come locazione e escluso la titolarità del diritto di superficie della società, con conseguente non dovuta ICI. Sono state condannate le spese processuali a carico del Comune.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 395

    Il motivo di revocazione per contrasto con precedenti pronunce (n.5) è di stretta applicazione e non consente di riesaminare liberamente decisioni della Corte; il motivo per errore sul fatto (n.4), unitamente all'art. 391-bis, può giustificare la revoca se l'errore riguarda atti interni al giudizio di legittimità esaminabili dalla Corte.

  • Codice di procedura civile, art. 391-bis

    Consente la revocazione per errori di fatto che la Corte può verificare direttamente negli atti interni al giudizio; l'omesso esame di una memoria che contiene eccezione rilevabile d'ufficio può integrare tale errore.

  • Codice di procedura civile, art. 391-ter

    Disciplina i rimedi avverso pronunce che decidono nel merito ex art. 384; la Corte ha ritenuto che l'art. 391-ter non amplia il novero dei motivi di revocazione oltre quelli tassativi dell'art. 395.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    art. 1 comma 2; art. 3 commi 1 e 2

    La nozione di possesso rilevante ai fini ICI va interpretata come situazione giuridica di carattere reale: soggetto passivo è il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento; la qualificazione del titolo di detenzione (diritto reale vs contratto di locazione) è determinante per l'imposizione.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18

    Ha esteso la soggettività passiva dell'imposta ai concessionari di aree demaniali, rendendo irrilevante ai fini ICI la distinzione tra effetti reali o obbligatori della concessione rispetto al soggetto concessionario, se il concessionario è individuato come soggetto d'imposta.

Massime di principio

  • La revocazione di una decisione della Corte di Cassazione è rimedio eccezionale: il motivo per contrasto con precedenti pronunce (art. 395 n.5) è di stretta portata e spesso inammissibile; invece l'errore di fatto relativo ad atti interni (art. 395 n.4 e art. 391-bis) può giustificare la revoca quando la Corte non ha esaminato memorie o eccezioni decisive.
  • Il giudicato esterno formatosi durante il procedimento di grado inferiore e divenuto definitivo in seguito a pronuncia della Corte può essere dedotto nel giudizio di legittimità e, se riguarda un elemento permanente della fattispecie (per es. il titolo della detenzione degli immobili), ha efficacia preclusiva e può decidere la questione tributaria.
  • In materia ICI la qualificazione giuridica del rapporto (proprietà o diritto reale vs locazione) è cruciale: soltanto situazioni di carattere reale rientrano nella nozione di possesso rilevante; tuttavia la normativa successiva che individua il concessionario come soggetto passivo può estendere l'obbligo fiscale anche quando il rapporto sia qualificato diversamente, salvo che vi sia giudicato definitivo che accerti il contrario.
  • Le eccezioni rilevabili d'ufficio, tra cui il giudicato esterno, devono essere assunte e verificate dal giudice di legittimità anche se non sollevate tempestivamente dalle parti; pertanto le parti devono comunque tempestare attentamente le deduzioni processuali, ma il giudice ha l'onere di verificare l'esistenza di pronunce definitive pertinenti.
  • Prassi consigliata: nei giudizi di appello e di cassazione vigilare sul formarsi di pronunce definitive che possono modificare la strategia processuale; depositare memorie integrative per segnalare eventuali giudicati formatisi nel corso del giudizio e monitorare banche dati giurisprudenziali per segnalare pronunce intervenute.

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