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Sentenza

Sentenza n. 11277/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 423/2025 del 25.03.2025;

Giustizia amministrativa202603025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 423/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 423/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. Il titolo era stato notificato all'Amministrazione ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Persistendo l'inottemperanza ministeriale, il ricorrente ha domandato l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere effettiva attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'Amministrazione e non era stata eseguita dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha quindi ordinato al Ministero di attribuire al ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per l'importo complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero e subordinando l'intervento alla richiesta del ricorrente. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, ritenendosi possibile una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, commi 121-124, l. 107/2015

    È la disciplina sostanziale richiamata dal giudicato del giudice del lavoro quale fondamento del diritto all'attribuzione della Carta elettronica del docente.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È stato richiamato nel titolo esecutivo quale fondamento degli interessi o della rivalutazione dovuti dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
  • L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice deve ordinare all'Amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato e può nominare fin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente nell'ambito del giudizio di ottemperanza, potendo essere riservata a una successiva fase in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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