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Ordinanza

Ordinanza n. 165/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia n. 1416/2025, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti della gara, dopo la sottoscrizione del contratto con l'aggiudicataria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda di sospensione proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti di gara o i motivi di appello; emerge soltanto la contestazione della valutazione cautelare compiuta dal TAR, in particolare quanto alla sussistenza del danno grave e irreparabile e alla fissazione dell'udienza di merito. Nel giudizio risultano parti controinteressate l'aggiudicataria Eletecno ST S.p.A. e Cnp Energia S.p.A., quest'ultima non costituita.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure, espressamente riservata agli approfondimenti della fase di merito. Ha condiviso la valutazione del TAR secondo cui, con riguardo al danno grave e irreparabile, risultavano prevalenti gli interessi del Politecnico di Milano e dell'aggiudicataria, poiché il contratto era già stato sottoscritto il 26 novembre 2025. Tuttavia, ha ritenuto non compatibile con le tempistiche del rito appalti ex art. 120 c.p.a. la data del 17 giugno 2026 fissata dal TAR e ha ordinato la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la fissazione sollecita dell'udienza di merito. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, anche quando non venga concessa la sospensione dell'atto.

  • art. 120 c.p.a.

    Le tempistiche proprie del rito speciale in materia di appalti rendono non compatibile, nel caso concreto, la fissazione dell'udienza di merito al 17 giugno 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo a una controversia soggetta al rito appalti, la tutela cautelare può essere accordata, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di sospendere l'atto impugnato.
  • La sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario costituisce un elemento rilevante nel bilanciamento cautelare degli interessi e può condurre a ritenere prevalente il danno riferibile alla stazione appaltante e al contraente aggiudicatario rispetto a quello dedotto dal concorrente.
  • La fissazione dell'udienza di merito in una controversia soggetta al rito appalti deve rispettare le tempistiche accelerate previste dall'art. 120 c.p.a.; una data eccessivamente distante può giustificare l'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della sollecita trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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