Cassazione Penale, Sentenza n. 17202/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura di omessa motivazione della Corte d'appello sulla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate (richiesta di giudizio di prevalenza); 2) contestazione della qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n.5 cod. pen. (minorata difesa) sostenendo che il fatto che l'evento sia avvenuto in orario notturno e lo stato di dormiveglia della persona offesa non siano di per sé idonei a integrare l'aggravante
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) il primo motivo fosse infondato sul piano dell'ammissibilità perché la Corte d'appello aveva effettivamente valutato e motivato il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti nella parte relativa alla rideterminazione della pena dopo la riqualificazione in tentato furto; (ii) il secondo motivo fosse inammissibile per aspecificità e mancato confronto con le ragioni di fatto e di diritto adottate dalla Corte d'appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Si dà atto inoltre che la sentenza di merito (Corte d'appello di Palermo del 03/05/2021, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale del 05/12/2019) aveva condannato l'imputato a mesi dieci di reclusione e euro 200,00 di multa per tentato furto aggravato in concorso.
Norme richiamate
art.61, n.5, cod. pen.
La Corte ha ritenuto integrata l'aggravante della minorata difesa sulla base di una valutazione concreta degli elementi (orario notturno e stato di ridotta capacità di reazione della persona offesa e di chi l'accompagnava), conformandosi ai principi di legittimità giurisprudenziale che richiedono una situazione di vulnerabilità effettiva del soggetto passivo
art.625, n.6, cod. pen.
Norma richiamata nella riqualificazione del fatto come tentato furto aggravato
art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme invocate quali criteri di censura per motivazione, corretto riferimento alla legge penale e logica motivazionale; il Collegio ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per aspecificità e mancato efficace confronto con le argomentazioni di merito
art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamata nella contestazione della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse sufficientemente logica e coerente
art.581, cod. proc. pen.
Richiesto l'onere per il ricorrente di illustrare ragioni di diritto e elementi di fatto a sostegno dei motivi; la mancata ottemperanza a tale onere porta all'inammissibilità per aspecificità
art.24, comma 2; art.101, commi 1 e 2; art.111, commi 6 e 7, Cost.
Principi costituzionali richiamati dal ricorrente in tema di diritto di difesa e ragionevole durata del processo; il Collegio non ha ritenuto sussistente la violazione denunciata
art.125, comma 31; art.545, cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nel primo motivo in relazione ai limiti del sindacato e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse stata comunque affrontata in sede di appello
art.85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Norma transitoria sulla sopravvenuta procedibilità a querela: la Corte ha ritenuto la disciplina non applicabile a causa dell'inammissibilità del ricorso, conformemente al principio espresso da giurisprudenza di legittimità
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n.186
Citata in relazione al criterio per l'applicazione della condanna alla Cassa delle ammende; il Collegio ha ritenuto che non sussistesse colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e ha tuttavia disposto il pagamento di una somma valutata equa
Sez.un., 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551-01
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso esclude l'applicazione della disciplina transitoria di cui al d.lgs. 150/2022
Sez.un., 15/7/2021, n.40275, Cardellini
Giurisprudenza richiamata sul contenuto dell'aggravante di minorata difesa: per integrarla occorre valutare concretamente se le circostanze di tempo, luogo o persona abbiano creato una situazione di vulnerabilità del soggetto passivo; la Corte d'appello ha applicato questo criterio
Massime di principio
- Per censurare la motivazione di merito in Cassazione è necessario indicare in modo specifico le parti della motivazione ritenute carenti e spiegare in che modo ciò abbia inciso sul giudizio: doglianze generiche o aspecifiche sono dichiarate inammissibili
- L'aggravante della minorata difesa (art.61, n.5) richiede una valutazione concreta delle circostanze di tempo, luogo o persona: orario notturno o stato di dormiveglia possono concorrere all'integrazione dell'aggravante solo se traducibili in una reale situazione di vulnerabilità del soggetto passivo
- Se il giudice di merito ha già effettuato un bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e lo ha motivato, la Cassazione non annullerà per mera affermazione di omessa motivazione: bisogna dimostrare che la motivazione è effettivamente mancante, contraddittoria o illogica
- Il mancato rispetto dell'onere di confronto previsto dall'art.581 cod. proc. pen. (illustrare ragioni di diritto e elementi di fatto a sostegno del motivo) determina l'inammissibilità del motivo
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile il giudice di legittimità può condannare il ricorrente alle spese e, in presenza dei presupposti, anche al pagamento in favore della Cassa delle ammende; l'entità può essere mitigata se non si riscontra colpa grave nella proposizione del ricorso
- Le modifiche normative intervenute (es. disciplina transitoria) possono non trovare applicazione se il ricorso è inammissibile per vizi formali o di merito
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