Cassazione Penale, Sentenza n. 4001/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva riformato la condanna in primo grado e assolto l'imputata perché il fatto non sussisteva, ritenendo inutilizzabili le dichiarazioni rese in dibattimento dall'ex coniuge della Bonatesta, Giuliano Gennaro. La Corte d'appello aveva ritenuto che Gennaro, essendo stato denunciato per calunnia dalla stessa Bonatesta, avrebbe dovuto essere escusso come testimone assistito secondo gli artt. 210, comma 6, e 197-bis cod. proc. pen., invocando un collegamento probatorio basato sulla presunta reciprocita dei reati (art. 371, comma 2, lett. b). Il Procuratore generale ha impugnato tale decisione sostenendo che la denuncia per calunnia era stata archiviata e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mera denuncia reciproca non determina incompatibilita when the reati are not contestuali nello spazio e nel tempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto errata la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni di Gennaro: la giurisprudenza consolidata esclude l'incompatibilita del testimone quando i reati 'reciproci' non siano stati commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e, quindi, non sussista un collegamento naturalistico. Nel caso di specie la denuncia per calunnia della Bonatesta è successiva e strumentale rispetto alle denunce originarie; pertanto le dichiarazioni di Gennaro restano utilizzabili e la questione è di attendibilità e valutazione probatoria, non di inutilizzabilità formale. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 210, comma 6, cod. proc. pen.
Rilevato che la norma riguarda le persone che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato; nel caso in esame non opera l'incompatibilità invocata dalla Corte d'appello perché le dichiarazioni del Gennaro hanno dato origine al procedimento e la successione cronologica esclude la contemporaneità richiesta dalla nozione di "reciprocità" ai fini dell'art. 371.
art. 197-bis cod. proc. pen.
La previsione sulle garanzie del testimone assistito si applica quando sussiste incompatibilità oggettiva derivante da reati commessi in danno reciproco nel medesimo contesto spazio-temporale; non trova applicazione quando la presunta reciprocità è solo formale e derivante da denunce in tempi e luoghi diversi.
art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
La nozione di reati "commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre" va interpretata restringendo l'ambito ai reati consumati nel medesimo contesto spazio-temporale; la Corte di cassazione ha ribadito che la mera denuncia reciproca in contesti distinti non attiva l'incompatibilità.
art. 323-bis, primo comma, cod. pen.
Norma richiamata nel capo di imputazione in primo grado (attenuante), ma non centrale nella decisione sulla utilizzabilità della testimonianza; citata per il contesto fattuale e processuale del reato di peculato.
Massime di principio
- La sussistenza dell'incompatibilità a testimoniare per reati 'reciproci' richiede che i reati siano consumati nello stesso contesto spazio-temporale; denunce reciproche avvenute in tempi o contesti diversi non automatizzano l'inutilizzabilità della testimonianza.
- Se la contro-denuncia per calunnia è successiva e non contestuale alle dichiarazioni che hanno dato origine al procedimento, la testimonianza non va considerata automaticamente invalida: la questione diventa di attendibilità e valutazione probatoria da parte del giudice.
- Quando sussiste un effettivo collegamento oggettivo e contestuale (reciprocità reale), il testimone deve essere escusso secondo le garanzie di cui all'art. 197-bis, pena l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni; occorre quindi verificare fattualmente la contemporaneità e il nesso naturalistico fra i reati.
- Giudici e parti devono esaminare la cronologia e i contesti delle denunce prima di invocare l'incompatibilità: la mera possibilità di denunce strumentali non può privare il giudice della capacità di acquisire testimonianze utili.
- Questioni di merito sull'attendibilità e sulla strumentalità delle denunce sono in linea di principio riservate al giudizio di merito; in sede di legittimità la Corte valuta l'interpretazione e l'applicazione del diritto, non i fatti non rilevabili dal ricorso.
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