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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32610/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato l'annullamento di un avviso di liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale. L'Ufficio aveva riqualificato un atto, formalmente definito come contratto di affitto relativo a un terreno destinato a impianto fotovoltaico, come concessione di diritto reale di superficie, con conseguente diversa imposizione. Con il primo motivo l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 952, 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., censurando la qualificazione del contratto operata dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 20 e 52 del d.P.R. n. 131/1986, lamentando che la CTR avesse affermato la carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione, riservandosi tale censura solo nell'ipotesi in cui quel passaggio fosse da considerare ratio decidendi. La contribuente ha resistito e ha anche invocato il giudicato di altre pronunce relative a contratti ritenuti identici, deduzione però ritenuta infondata dalla Corte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso anzitutto l'efficacia del giudicato invocato dalla contribuente, osservando che il giudicato si forma sui fatti e non sulle qualificazioni giuridiche dei fatti o dei contratti, oltre a rilevare che l'identità tra i contratti era solo allegata e non dimostrata. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo: la CTR aveva esaminato l'intero contenuto negoziale e aveva ricavato, in modo coerente, elementi idonei a qualificare il contratto come affitto/locazione; la censura dell'Agenzia si risolveva nella richiesta di una diversa lettura delle clausole, senza specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"

    L'imposta di registro si determina in base alla natura intrinseca e agli effetti giuridici dell'atto desumibili dal testo negoziale, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati, salvo diverse previsioni di legge.

  • art. 952 c.c.

    "il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà"

    Il diritto di superficie è qualificato come diritto reale di godimento, ma la Corte rileva che il potere di costruire e mantenere una costruzione sul suolo altrui può anche essere attribuito mediante un rapporto obbligatorio personale.

  • art. 934 c.c.

    Il principio dell'accessione ammette deroghe derivanti dalla legge o dal titolo.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato si forma sui fatti e non sulla qualificazione giuridica di fatti o contratti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per censurare la violazione di legge dedotta con i motivi di ricorso.

  • artt. 20 e 52 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamati per contestare la motivazione dell'avviso e il criterio di qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro.

  • artt. 952, 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c.

    Invocati dall'Agenzia per sostenere la qualificazione del rapporto come concessione di superficie e non come locazione/affitto.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la qualificazione fiscale dell'atto deve essere compiuta in base alla sua intrinseca natura e ai suoi effetti giuridici risultanti dal testo negoziale, senza attribuire rilievo decisivo a una mera denominazione formale.
  • La censura in cassazione dell'interpretazione di un contratto è ammissibile solo se indica specificamente quali canoni legali di ermeneutica siano stati violati e in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una diversa lettura delle clausole.
  • Quando una clausola o un contratto sono suscettibili di più interpretazioni plausibili, la scelta compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei criteri legali di interpretazione o per vizi logici della motivazione.
  • Il giudicato sostanziale riguarda i fatti accertati e non si estende, di regola, alla sola qualificazione giuridica di fatti o rapporti negoziali.
  • La costituzione di un diritto di costruire e mantenere un'opera su suolo altrui può avvenire anche mediante un rapporto obbligatorio personale e non necessariamente tramite un diritto reale di superficie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoCompravendita
RamiTributiContrattiDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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