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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34251/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava il diniego di rimborso di somme versate a titolo di TIA/TARES per gli anni 2011, 2012 e 2013. La società contribuente aveva impugnato il diniego, sostenendo che l’area in cui insiste il cantiere navale fosse compresa nella circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Genova e, quindi, sottratta alla competenza comunale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 62, comma 1, d.lgs. 507/1993, 6, comma 1, l. 84/1994 e 1 d.m. 14 novembre 1994, sostenendo che la mera inclusione dell’area nella circoscrizione portuale non bastasse, perché il sito era un’area cittadina con funzioni anche estranee a quelle portuali e, secondo il piano regolatore portuale, esclusa dalle aree portuali e retroportuali; inoltre, il Comune aveva dedotto che il servizio fosse stato in fatto svolto dall’ente locale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nell’ambito dell’area portuale delimitata dal decreto ministeriale, la gestione dei rifiuti è affidata in via esclusiva all’Autorità Portuale; di conseguenza il Comune è privo di competenza funzionale e di potere impositivo per la tassa sui rifiuti. È stato ribadito che non rileva, ai fini dell’obbligazione tributaria, l’eventuale svolgimento di fatto del servizio da parte del Comune, perché il potere impositivo deve avere fonte legale. La Corte ha inoltre escluso che il piano regolatore di sistema portuale possa incidere sulla delimitazione della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per la definizione del ricorso in camera di consiglio con proposta del relatore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale della censura di violazione e falsa applicazione di legge proposta dal ricorrente.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Richiamato dal ricorrente; la Corte lo inserisce nel quadro normativo sulla tassa rifiuti e sulle esclusioni dal tributo nei casi sottratti alla privativa comunale.

  • art. 62, comma 5, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    "esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri"

    La Corte lo usa per affermare che le aree portuali, in quanto sottratte alla privativa comunale per effetto della disciplina speciale, non sono soggette alla tassa rifiuti comunale.

  • art. 21, comma 8, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e relativi decreti attuativi"

    La norma salva espressamente le competenze delle Autorità Portuali, escludendo che le competenze comunali in materia di rifiuti assorbano quelle speciali portuali.

  • art. 6, comma 1, lett. c, l. 28 gennaio 1994, n. 84

    Attribuisce alle Autorità Portuali l'affidamento e il controllo dei servizi di interesse generale, tra cui quelli inerenti ai rifiuti nei porti.

  • art. 1 d.m. 14 novembre 1994

    "Servizi di pulizia e raccolta rifiuti. Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali"

    Individua espressamente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti come servizio di interesse generale portuale.

  • D.M. 6 aprile 1994

    "La circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Genova è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla Punta del Vagno fino alla sponda destra del Rio Lavandé"

    È il titolo delimitativo della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Genova, cui la Corte fa riferimento per confermare l’inclusione dell’area in questione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento del raddoppio dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro dell’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 5, l. 28 gennaio 1994, n. 84

    Richiamato nella motivazione per escludere che il piano regolatore di sistema portuale incida sulla delimitazione della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale.

  • art. 4, comma 4, l. 28 gennaio 1994, n. 84

    Richiamato per distinguere la delimitazione ministeriale della circoscrizione portuale dalla programmazione locale.

  • art. 6, comma 7, l. 28 gennaio 1994, n. 84

    Richiamato nel medesimo ragionamento sulla delimitazione della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale.

Massime di principio

  • In materia di tassa sui rifiuti, quando un’area rientra nella circoscrizione territoriale di un’Autorità Portuale e la gestione dei rifiuti è attribuita dalla legge a tale Autorità, il Comune è privo di competenza funzionale e non può pretendere il tributo.
  • Il potere impositivo presuppone necessariamente una fonte legale della competenza a svolgere il servizio: lo svolgimento di fatto del servizio da parte del Comune non è sufficiente a fondare il tributo se la legge attribuisce quel servizio ad altro ente.
  • Le disposizioni speciali che riservano alle Autorità Portuali i servizi di pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti prevalgono sulla disciplina generale comunale in materia di rifiuti.
  • La delimitazione della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale è rimessa all’atto ministeriale di individuazione e non può essere alterata o ridotta dal piano regolatore di sistema portuale.
  • Ai fini dell’esenzione dalla tassa rifiuti, rileva la sottrazione dell’area alla privativa comunale per effetto della normativa speciale, non la mera destinazione urbanistica o l’uso anche cittadino dell’area.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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