Circolare numero 178 del 24-10-2000
Fonti normative; contenuto; correzione di eventuali errori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa che l’Amministrazione finanziaria sta inviando comunicazioni di irregolarità per il pagamento di imposte, ritenute, contributi previdenziali, premi, interessi e sanzioni derivanti dai controlli automatici ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973. Per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata, la liquidazione dei contributi relativi al reddito 1998 è stata effettuata direttamente sulla base del quadro RR del modello Unico 1999. Eventuali correzioni devono essere richieste agli uffici dell’Amministrazione finanziaria; le sedi INPS non devono adottare provvedimenti sugli esiti, pur prestando collaborazione tecnica. Sono chiariti anche il criterio di calcolo dei contributi e l’inapplicabilità della riduzione a un terzo alle somme aggiuntive per ritardato pagamento dei contributi previdenziali.
Comunicazioni di irregolarità per la liquidazione di contributi e somme dovute ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973
Comunicazioni di irregolarità per controlli automatici e contributi previdenziali
La circolare riguarda l’invio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle comunicazioni di irregolarità conseguenti ai controlli automatici eseguiti ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Tali comunicazioni sono finalizzate al pagamento delle somme risultanti dovute a titolo di imposte, ritenute, contributi previdenziali, premi, interessi e sanzioni.
Soggetti interessati e liquidazione dei contributi
La disciplina interessa, tra gli altri, artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata. In particolare, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS, la determinazione dei contributi a debito è stata effettuata direttamente dall’Amministrazione finanziaria sulla base dei dati indicati nel quadro RR del modello Unico 1999, relativo ai redditi dell’anno 1998, e previa verifica con quanto versato a tale titolo per il medesimo anno.
Modalità di interlocuzione per errori e chiarimenti
Per ogni informazione e, soprattutto, per la correzione di eventuali errori, gli interessati devono rivolgersi esclusivamente agli Uffici delle entrate, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette e agli Uffici IVA. Le sedi dell’Istituto sono tenute a mantenere una collaborazione fattiva, ma non devono adottare alcun provvedimento in relazione agli esiti delle liquidazioni operate dal Ministero delle finanze e alle connesse richieste di pagamento.
Ruolo delle sedi INPS nella definizione delle singole partite
Le sedi INPS devono fornire agli uffici dell’Amministrazione finanziaria ogni possibile collaborazione per la corretta definizione delle singole posizioni. La circolare richiama in particolare:
- i casi di compilazione del quadro RR da parte di contribuenti di nuova iscrizione privi di codice azienda;
- le ipotesi di commistione tra contributi associativi e contributi previdenziali nell’indicazione degli importi versati nel medesimo quadro.
Criteri di calcolo adottati
La liquidazione dei contributi ha preso in considerazione soltanto le somme riferite alla quota di reddito eccedente il minimale imponibile. Inoltre, poiché sono state contemporaneamente avviate procedure di recupero da parte dell’Istituto, i programmi di calcolo del Ministero delle Finanze considerano comunque come versati i contributi relativi al minimale imponibile.
Somme aggiuntive e regime sanzionatorio
Con riferimento alle somme aggiuntive applicate per il ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali, la circolare precisa che esse non sono riducibili a un terzo ai sensi del D.Lgs. n. 462/1997. La riduzione prevista da tale decreto riguarda infatti soltanto le sanzioni fiscali e non le somme aggiuntive connesse ai contributi previdenziali.
Punti principali
Finalità delle comunicazioni di irregolarità
Le comunicazioni sono inviate per richiedere il pagamento delle somme risultanti dovute dai controlli automatici effettuati ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, comprendenti imposte, ritenute, contributi previdenziali, premi, interessi e sanzioni.
Soggetti interessati e base dati utilizzata
La procedura riguarda, tra gli altri, artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata. La liquidazione dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS è stata effettuata sulla base dei dati dichiarati nel quadro RR del modello Unico 1999, relativo ai redditi 1998, con raffronto rispetto a quanto versato per lo stesso anno.
Competenza degli uffici per correzioni e chiarimenti
Per informazioni e correzione di eventuali errori gli interessati devono rivolgersi esclusivamente agli Uffici delle entrate, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette e agli Uffici IVA. Le sedi dell’Istituto mantengono una collaborazione fattiva, ma non devono adottare alcun provvedimento sugli esiti delle liquidazioni e sulle richieste di pagamento.
Collaborazione delle sedi INPS
Le sedi INPS devono prestare collaborazione agli uffici dell’Amministrazione finanziaria per la corretta definizione delle singole partite, soprattutto nei casi di contribuenti di nuova iscrizione privi di codice azienda e nelle ipotesi di commistione tra contributi associativi e contributi previdenziali indicati nel quadro RR.
Criteri di calcolo dei contributi
Nella liquidazione sono state considerate soltanto le somme relative alla quota di reddito eccedente il minimale imponibile. I programmi di calcolo del Ministero delle Finanze assumono comunque come già versati i contributi relativi al minimale imponibile, anche in presenza di procedure di recupero contemporaneamente avviate dall’Istituto.
Somme aggiuntive e riduzione delle sanzioni
Le somme aggiuntive applicate per il ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali non possono beneficiare della riduzione a un terzo prevista dal D.Lgs. n. 462/1997, poiché tale riduzione riguarda esclusivamente le sanzioni fiscali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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