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Circolare

Circolare numero 179 del 24-10-2000

Provvedimento della Banca d’Italia del 6 ottobre 2000. Variazione del tasso di riferimento al 4,75% con decorrenza dal’11 ottobre 2000.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a decorrere dall’11 ottobre 2000, il tasso ufficiale di riferimento è fissato al 4,75% e che, per effetto della maggiorazione di 6 punti prevista dalla normativa richiamata, l’interesse di differimento e di dilazione sale al 10,75%. La nuova misura incide anche sulle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, con differenti percentuali a seconda della fattispecie. È inoltre precisato che, per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime-rate" va sostituito con il tasso di riferimento del 4,75%, fermo il limite minimo della sanzione ridotta pari agli interessi legali.

Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento e dei relativi interessi/somme aggiuntive sui debiti contributivi

Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento e degli effetti sui contributi

La circolare recepisce il provvedimento della Banca d’Italia del 6 ottobre 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2000, con cui il tasso ufficiale di riferimento viene fissato al 4,75% dall’11 ottobre 2000. Tale variazione rileva ai fini della determinazione dell’interesse di differimento e di dilazione applicabile ai debiti contributivi e ai relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

Base normativa del nuovo tasso

Il provvedimento richiamato si fonda sull’art. 2, comma 1, del D.Lgv. 24 giugno 1998, n. 213 e sulla delibera del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 5 ottobre 2000. La circolare segnala che il nuovo tasso entra in vigore dall’11 ottobre 2000 e costituisce il parametro di riferimento per le successive elaborazioni degli interessi e delle somme aggiuntive.

Interesse di dilazione e di differimento

L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, è pari al 10,75% dall’11 ottobre 2000.

Per quanto concerne l’interesse di dilazione:

  • si applica alle rateazioni concesse dall’11 ottobre 2000;
  • deve essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 10,75%;
  • la Direzione provvede all’inserimento del valore nelle tabelle centrali.

Per il differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,75% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2000.

Effetti sulle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento

La circolare precisa che la modifica del tasso incide anche sulle somme aggiuntive dovute per ritardato o omesso versamento dei contributi. Le nuove misure sono individuate in modo differenziato in base alla fattispecie:

  • per le inadempienze di cui al comma 217 dell’art. 1 della legge n. 662/1996, la somma aggiuntiva è pari al tasso di dilazione del 10,75% maggiorato di 3 punti, quindi 13,75%;
  • per i debiti relativi a periodi contributivi rientranti nella disciplina della legge n. 48/1988, il tasso di dilazione del 10,75% va maggiorato di 5 punti, con risultato pari al 15,75%;
  • per le inadempienze di cui al comma 218 del medesimo art. 1, la somma aggiuntiva è pari al tasso di dilazione, quindi 10,75%.

Procedure concorsuali e limite minimo della sanzione ridotta

Per le procedure concorsuali richiamate nella circolare n. 65/1997, parte prima, punto 3.1, il riferimento al "prime-rate" deve intendersi sostituito con il tasso di riferimento del 4,75%.

La circolare aggiunge, a titolo di precisazione, che l’importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite fissato dalla legge, individuato negli interessi legali.

Punti principali

Fissazione del tasso ufficiale di riferimento

La Banca d’Italia, con provvedimento del 6 ottobre 2000 pubblicato sulla G.U. n. 237 del 10 ottobre 2000, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 4,75% con decorrenza dall’11 ottobre 2000, sulla base dell’art. 2, comma 1, del D.Lgv. 24 giugno 1998, n. 213 e della delibera BCE del 5 ottobre 2000.

Interesse di differimento e di dilazione

L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996 convertito dalla legge n. 402/1996, è pari al 10,75% dall’11 ottobre 2000. La circolare precisa che l’interesse di dilazione, applicabile alle rateazioni concesse da tale data, deve essere calcolato su questo nuovo tasso e inserito nelle tabelle centrali a cura della Direzione.

Applicazione dell’interesse di differimento

Per i casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,75% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2000.

Nuove misure delle somme aggiuntive

La modifica del tasso incide sulle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento contributivo. Per le inadempienze previste dal comma 217 dell’art. 1 della legge n. 662/1996, la misura è pari al tasso di dilazione (10,75%) aumentato di 3 punti, cioè 13,75%. Per i debiti relativi a periodi contributivi soggetti alla legge n. 48/1988, il tasso di dilazione va aumentato di 5 punti, per un totale del 15,75%. Per le inadempienze previste dal comma 218 dello stesso art. 1, la misura coincide con il tasso di dilazione, quindi 10,75%.

Effetti sulle procedure concorsuali

Per le procedure concorsuali richiamate nella circolare n. 65/1997, parte prima, punto 3.1, il riferimento al "prime-rate" deve intendersi sostituito dal tasso di riferimento del 4,75%. Si ribadisce inoltre che l’importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite fissato dalla legge, ossia agli interessi legali.

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