Cassazione Civile, Ordinanza n. 17817/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, dipendente con mansioni di autista, aveva agito per ottenere somme riferite a corse superiori a 50 km, al mancato godimento dei riposi previsti dai turni negli anni di servizio e alle differenze retributive per il lavoro notturno, chiedendo anche il ricalcolo del TFR sulla base della maggiore retribuzione asseritamente dovuta. I giudici di merito avevano qualificato le pretese come crediti di natura retributiva e, di conseguenza, ne avevano dichiarato la prescrizione quinquennale, rigettando la domanda. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione di norme nazionali e comunitarie in tema di riposi, sostenendo che la domanda fosse stata male interpretata come domanda retributiva e che invece si trattasse di pretesa risarcitoria fondata sulla disciplina lavoristica e comunitaria richiamata; ha inoltre sostenuto che almeno una parte dei crediti non fosse prescritta perché maturata nel quinquennio anteriore alla domanda.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non riguardasse un'omessa pronuncia ma una contestazione dell'interpretazione della domanda data dai giudici di merito, interpretazione che integra un accertamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua. Ha quindi confermato che la domanda era stata correttamente qualificata come avente natura retributiva e non risarcitoria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 14 del CCNL invocato, riferito invece alla diversa ipotesi del mancato godimento nell'anno solare di un numero di riposi inferiore a 52. Quanto alla doglianza sulla non integralità della prescrizione, la Corte l'ha reputata inammissibile perché non risultava specificamente impugnata la decisione di primo grado sul punto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sovrapporre alla qualificazione di merito della domanda una diversa ricostruzione dei fatti o del petitum, quando la vera censura investe l'interpretazione della domanda stessa.
art. 112 c.p.c.
Si ha vizio processuale solo in caso di omessa pronuncia sulla domanda; se invece si contesta l'interpretazione della causa petendi e del petitum, il problema è di merito e non di violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 36 Cost.
È stata richiamata dal ricorrente come base del preteso diritto alle somme per riposi e lavoro notturno, ma la Corte non ha ritenuto decisiva tale deduzione ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
art. 2109 c.c.
È stata richiamata dal ricorrente per fondare la pretesa relativa ai riposi, ma la Corte ha mantenuto ferma la qualificazione retributiva della domanda operata dai giudici di merito.
art. 14 CCNL 1976
È stato escluso che fosse applicabile alla fattispecie, perché disciplina la diversa ipotesi del mancato godimento nell'anno solare di riposi inferiori ai 52 previsti, e non quella dei minori riposi settimanali dedotta in giudizio.
L. n. 138/1958
Richiamata dal ricorrente nel quadro normativo sui riposi, senza che la Corte ne traesse un diverso esito decisorio.
L. n. 303/1975
Richiamata dal ricorrente nel quadro normativo sui riposi, senza che la Corte ne traesse un diverso esito decisorio.
Reg. CEE n. 3820/1985
Richiamato dal ricorrente come disciplina comunitaria sui tempi di guida e riposo, ma non ritenuto decisivo in questa sede.
Reg. CEE n. 561/2006
Richiamato dal ricorrente come disciplina comunitaria sui tempi di guida e riposo, ma non ritenuto decisivo in questa sede.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione, la denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. va distinta dalla censura che investe l'interpretazione della domanda: solo la prima apre un vizio processuale direttamente scrutinabile, mentre la seconda attiene a un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- L'interpretazione del petitum e della causa petendi compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione soltanto per illogicità o carenza motivazionale, non per una diversa lettura del contenuto della domanda proposta.
- Quando il giudice di merito qualifica la pretesa come credito retributivo e non risarcitorio, tale qualificazione incide anche sul regime di prescrizione applicabile; la diversa prospettazione della parte in sede di legittimità non è sufficiente a superare un accertamento di merito congruamente motivato.
- Non è possibile introdurre in cassazione una questione sulla non integrale prescrizione dei crediti se la relativa statuizione di primo grado non risulta specificamente impugnata nei gradi di merito.
- Una clausola collettiva che prevede un risarcimento o una specifica tutela per il mancato godimento di riposi in un certo assetto temporale non può essere estesa analogicamente a fattispecie diverse, se la sua lettera disciplina una ipotesi eccezionale e tipizzata.
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