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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12887/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame (29/05/2025) che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP di Verbania (05/05/2025) che aveva disposto la custodia in carcere per 23 delitti di truffa pluriaggravata in concorso. Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) c.p.p., sostenendo che il GIP non avrebbe effettuato una valutazione autonoma delle argomentazioni contenute in una memoria difensiva depositata prima dell'interrogatorio preventivo; inoltre contestava che il Tribunale per il riesame avrebbe ritenuto di avere dato risposta a quelle argomentazioni (pagg. 42-43 dell'ordinanza) senza che la memoria fosse trasmessa agli atti, rendendo la valutazione illogica. Infine osservava che le stesse argomentazioni erano state illustrate oralmente nel corso dell'udienza di riesame.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità del motivo: la censura non indicava in modo specifico le argomentazioni contenute nella memoria né i profili di omessa valutazione autonoma da parte dei giudici della cautela. Inoltre, poiché le argomentazioni erano state illustrate oralmente davanti al Tribunale per il riesame, la deduzione meramente assertiva del mancato esame perde rilevanza rispetto al presunto pregiudizio del diritto di difesa. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in applicazione dei principi indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, è altresì condannato al versamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma richiamata come fondamento procedurale della richiesta di riesame della misura cautelare

  • art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen.

    norma invocata dal ricorrente come obbligo del giudice di dare valutazione autonoma alle argomentazioni difensive; la Corte rileva che la deduzione è generica e non prova l'omessa valutazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare il mancato carattere colposo della presentazione del ricorso e l'applicazione di una sanzione equitativa (versamento alla cassa delle ammende)

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    norma procedurale indicata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla decisione

Massime di principio

  • Una censura di nullità o di violazione normativa relativa al mancato esame di una memoria difensiva deve indicare in modo puntuale le argomentazioni contenute nella memoria e spiegare come e perché sono state omesse dalla valutazione del giudice; affermazioni generiche sono inammissibili.
  • Se le argomentazioni difensive sono state effettivamente illustrate oralmente davanti al giudice del riesame, la prova del pregiudizio derivante da un presunto mancato esame formale della memoria scritta risulta indebolita; è quindi importante dimostrare il concreto pregiudizio subito.
  • Prima di impugnare per cassazione l'omissione di atti o valutazioni, è utile verificare che i documenti difensivi siano effettivamente trasmessi e repertori negli atti: l'assenza formale del documento negli atti può essere contestata con evidenze precise.
  • Le impugnazioni basate su profili processuali richiedono motivazione specifica e collegamento diretto con il pregiudizio per il diritto di difesa; la mera affermazione dell'omissione non basta.
  • Il rigetto del ricorso per genericità può comportare condanne alle spese e, in casi previsti, pagamenti alla cassa delle ammende anche se non si ravvisa dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso.

Testo integrale

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