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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14010/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza sorto in relazione all'opposizione alla richiesta di archiviazione promossa da Giuseppe Fiorenza contro magistrati (originaria denuncia contro un magistrato del Tribunale di Crotone e successive denunce con ipotesi di reato a carico di magistrati del distretto di Salerno). Il GIP di Napoli aveva dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell'art. 11 c.p.p. e trasmesso gli atti alla Procura di Roma; il GIP di Roma, invece, ritenendo non sussistente il presupposto per spostare la competenza a Roma (perché le ipotesi di reato relative al distretto di Napoli non risultavano iscritte nel registro delle notizie di reato e perché mancava connessione idonea tra i fatti), ha dichiarato il conflitto negativo e ha chiesto alla Corte di decidere quale fosse il giudice competente.

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e ha disposto la trasmissione degli atti a detto GIP. La Corte ha ritenuto che le ipotesi di reato prospettate nella opposizione e nella memoria, quando non risultano iscritte nel registro di notizie di reato, non sono idonee a spostare la competenza ai sensi degli artt. 16 e 11 c.p.p.; inoltre non è stata riscontrata una connessione tra i fatti tale da imporre lo spostamento della competenza, essendo al più configurabile un collegamento probatorio ai sensi dell'art. 37 lett. c) c.p.p.; il corretto procedimento operativo indicato dalla Corte è che il GIP di Napoli decida sull'istanza di archiviazione e, se necessario, trasmetta gli atti al pubblico ministero presso lo stesso Tribunale perché proceda all'iscrizione nel registro notizie di reato e quindi all'eventuale trasmissione degli atti a Roma.

Norme richiamate

  • art. 11 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di dichiarare la propria incompetenza per materia o per territorio e disporre la trasmissione degli atti; nel caso in esame è stato invocato per giustificare la dichiarazione di incompetenza del GIP di Napoli.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Stabilisce le regole di competenza per connessione; la Corte ha interpretato che la connessione ai fini dello spostamento di competenza può operare solo con riferimento ai fatti-reato effettivamente iscritti nel registro delle notizie di reato.

  • art. 9, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede la competenza residuale del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo all'iscrizione della notizia di reato; richiamato per sottolineare il ruolo dell'iscrizione nel determinare la competenza.

  • art. 1 disp. att. cod. proc. pen.

    La tabella di ripartizione della competenza per territorio (es. attribuzione al Tribunale di Napoli per reati commessi da magistrati appartenenti al distretto della Corte d'appello di Salerno), richiamata per stabilire la competenza territoriale ordinaria.

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Regola il conflitto di attribuzione tra giudici: quando due giudici contemporaneamente si dichiarano incompetenti nasce il conflitto che va risolto dalla Corte; applicata per giustificare l'intervento della Corte nella specie.

  • art. 37, lett. c) cod. proc. pen.

    Riguarda il collegamento probatorio tra procedimenti; la Corte ha ritenuto che un collegamento meramente probatorio non è sufficiente a determinare lo spostamento di competenza tra giudici.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Norma sul registro delle notizie di reato: la Corte ha richiamato l'importanza dell'iscrizione nel registro per determinare la titolarità e l'effetto della connessione ai fini della competenza.

Massime di principio

  • La competenza territoriale si determina in primo luogo con riferimento alla tabella di ripartizione (disp. att. art. 1) e alla sede dell'ufficio del pubblico ministero che ha per primo iscritto la notizia di reato; l'iscrizione nel registro è elemento decisivo per mettere in moto regole di connessione e di competenza.
  • Le ipotesi di reato prospettate in atti di opposizione o memorie, se non sono state formalmente iscritte nel registro delle notizie di reato, non sono idonee di per sé a trasferire la competenza a un altro giudice.
  • La mera sussistenza di collegamenti probatori (collegamento ai fini delle indagini o della prova) fra fatti commessi in distretti diversi non equivale alla connessione ai sensi dell'art. 16 c.p.p. che comporta lo spostamento della competenza; occorre una connessione sostanziale e riferita a fatti iscritti.
  • Se due giudici si dichiara-no contemporaneamente incompetenti, si instaura il conflitto disciplinato dall'art. 28 c.p.p. e la decisione sulla competenza spetta alla Corte; fino a tale decisione lo stallo si risolve con la trasmissione degli atti alla Corte secondo le forme previste.
  • Procedura pratica: il GIP che ritiene non di dover procedere deve comunque orientare il corretto iter, eventualmente rimettendo gli atti al pubblico ministero del suo distretto perché valuti l'iscrizione nel registro notizie di reato e la successiva trasmissione, evitando che questioni formali impediscano l'esercizio dell'azione penale.

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