Cassazione Penale, Ordinanza n. 32613/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
All'imputato era contestata una truffa realizzata mediante l'utilizzo di un'utenza telefonica a lui intestata e la riscossione di un vaglia recante il provento del furto, effettuata da una persona che aveva esibito il documento dell'imputato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando motivi, ritenuti dalla Corte ripetitivi e generici, relativi all'affermazione della sua responsabilità, alla quantificazione complessiva del danno, comprensiva del danno morale, e all'applicazione della recidiva. La Corte ha rilevato l'esistenza di una doppia conforme e l'assenza di manifeste illogicità, contraddizioni o travisamenti nella motivazione delle decisioni di merito. Quanto all'autoria, ha richiamato l'intestazione dell'utenza utilizzata per la truffa e la riscossione del vaglia mediante esibizione del documento dell'imputato. Quanto al danno, ha ritenuto che la sua quantificazione complessiva esulasse dal perimetro applicativo dell'attenuante invocata. Quanto alla recidiva, ha ritenuto giustificata la relativa applicazione sulla base dei numerosi precedenti per truffa risultanti dal certificato del casellario giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generici e ripetitivi tutti i motivi e osservando che la doppia conforme rendeva insindacabile in sede di legittimità la ricostruzione del fatto, in assenza di manifeste illogicità, contraddizioni o travisamenti. Ha inoltre ritenuto congrue le motivazioni dei giudici di merito sui singoli punti contestati. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in forma generica e ripetitiva le medesime doglianze già esaminate nei giudizi di merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In presenza di una doppia conforme, la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute nei due gradi di merito non sono sindacabili in cassazione, salvo che il ricorrente deduca e dimostri manifeste illogicità, contraddizioni o travisamenti rilevanti della motivazione.
- L'autoria della truffa può essere ritenuta congruamente dimostrata, secondo una valutazione di merito non censurabile in cassazione in assenza di vizi manifesti, anche mediante la convergenza tra l'intestazione dell'utenza utilizzata per la condotta fraudolenta e la riscossione del provento mediante esibizione del documento dell'imputato.
- La quantificazione complessiva del danno, comprensiva del danno morale, può esulare dal perimetro applicativo dell'attenuante invocata quando la doglianza non dimostri l'erronea applicazione della relativa disciplina.
- L'applicazione della recidiva può essere giustificata dalla pluralità di precedenti specifici per truffa risultanti dal certificato del casellario giudiziale, ove la motivazione di merito dia conto di tale elemento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32506/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32507/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32508/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32509/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32510/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32511/2026 del 01/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →