Sentenza n. 721/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento del decreto n. 316 in data 7 marzo 2025 ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 emesso dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 relativo a particelle e porzioni di terreno nel Comune di San Piero Patti
Esito
Favorevole al resistente (commissario di governo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato parzialmente il decreto di acquisizione sanante, sostenendo che l’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 non fosse applicabile alle particelle 1303 e 1308 e a una porzione della particella 702, perché tali aree non sarebbero mai state materialmente occupate né irreversibilmente trasformate dall’amministrazione. Hanno dedotto il difetto assoluto del presupposto dell’acquisizione sanante, la violazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, il difetto di motivazione e di istruttoria circa l’interesse pubblico concreto, le alternative alla restituzione e il bilanciamento con il diritto di proprietà. Hanno inoltre sostenuto che alcune particelle fossero state inserite su richiesta del Comune per realizzare una strada di accesso al cimitero, finalità estranea all’opera di consolidamento eseguita, e che l’acquisizione riguardasse superfici non necessarie, eventualmente assoggettabili a servitù anziché ablazione. In subordine, le loro deduzioni implicavano la mancata effettiva destinazione di parte dei terreni all’intervento pubblico e, quindi, una possibile retrocessione parziale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In esecuzione di un’ordinanza istruttoria, l’amministrazione ha prodotto ulteriore documentazione, dalla quale il Collegio ha ricavato che le aree controverse erano comprese negli atti di occupazione d’urgenza e nei verbali di immissione in possesso del 4 febbraio 2021. Il decreto di occupazione del 2020, i verbali di immissione in possesso e stato di consistenza, gli atti di accettazione delle indennità, il piano particellare allegato alla variante e il successivo piano aggiornato a seguito dei frazionamenti hanno dimostrato la continuità tra le particelle originariamente occupate e quelle poi identificate con i nuovi numeri catastali, tra cui le particelle 1308, 1304, 1307 e 702. È stato quindi escluso il dedotto difetto del presupposto materiale dell’acquisizione sanante. Il giudice ha inoltre ritenuto che il decreto contenesse, anche per relationem, una motivazione sufficiente sull’interesse pubblico indefettibile all’acquisizione: le aree erano interessate da opere e infrastrutture funzionali a un intervento di consolidamento del centro abitato, i cui lavori risultavano ultimati. Quanto all’eventuale mancata utilizzazione concreta di una parte dei terreni, il TAR ha qualificato sostanzialmente tale doglianza come domanda di retrocessione parziale, non accoglibile in assenza dei presupposti dell’art. 47 d.P.R. n. 327/2001, in particolare della riconosciuta effettiva inservibilità del bene anche in prospettiva futura. Le spese sono state compensate per la complessità dell’accertamento fattuale.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
L’acquisizione sanante presuppone una situazione di occupazione e utilizzazione del bene nell’ambito dell’intervento pubblico; nel caso concreto il presupposto è stato ritenuto sussistente sulla base degli atti di occupazione, dei verbali di immissione in possesso e della continuità catastale derivante dai frazionamenti.
art. 47 d.P.R. n. 327/2001
"in primis la riconosciuta effettiva inservibilità del bene anche in prospettiva futura"
La retrocessione parziale conseguente al mancato interessamento di una parte dei terreni presuppone, tra l’altro, l’accertata effettiva inservibilità del bene anche in prospettiva futura.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di richiedere chiarimenti e documenti sulle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dell’occupazione delle particelle.
art. 65, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato quale base del potere istruttorio esercitato dal Collegio per acquisire documentazione e chiarimenti dalle parti.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il presupposto dell’occupazione può essere dimostrato mediante la valutazione coordinata del decreto di occupazione, dei verbali di immissione in possesso e stato di consistenza, dei piani particellari e degli atti successivi di frazionamento catastale; la diversa numerazione catastale delle aree non esclude, di per sé, la continuità tra beni originariamente occupati e beni acquisiti.
- La legittimità dell’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 può essere sorretta da una motivazione anche per relationem, quando dagli atti richiamati emergano l’esistenza di opere e infrastrutture funzionali a un intervento pubblico ultimato e l’interesse pubblico alla loro conservazione e funzionalità.
- La contestazione secondo cui una parte dei terreni espropriati non sarebbe stata concretamente interessata dalla realizzazione dell’opera, una volta intervenuta l’ablazione, deve essere qualificata sostanzialmente come domanda di retrocessione parziale; essa non può essere accolta senza la prova dell’effettiva inservibilità del bene anche in prospettiva futura, ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 327/2001.
- Nel giudizio amministrativo il Collegio può acquisire d’ufficio chiarimenti e documenti decisivi sull’effettiva occupazione dei beni controversi, quando la ricostruzione della corrispondenza tra particelle originarie e particelle risultanti dai successivi frazionamenti richieda un approfondimento istruttorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 524/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 518/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 448/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 449/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 450/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →