Cassazione Civile, Ordinanza n. 16802/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società cessionaria di crediti, asserendo di essere succeduta al creditore originario di un mutuo garantito da fideiussione, aveva agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la donazione di alcuni immobili compiuta dalla garante in favore dei nipoti. In primo grado la domanda era stata accolta e la decisione era stata confermata in appello. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto violazione degli artt. 100 e 2697 c.c., dell'art. 2699 c.c. e dell'art. 58 TUB, sostenendo che la cessionaria non avesse provato la propria legittimazione attiva e l'effettiva inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, non essendo sufficiente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione e una dichiarazione notarile; con il secondo hanno denunciato violazione degli artt. 342, 345 e 112 c.p.c. e omessa pronuncia, ma tale doglianza è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva considerato sufficiente, per dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria, la sola pubblicazione degli avvisi di cessione e una dichiarazione notarile. Ha ribadito che la pubblicità della cessione in blocco rende l'operazione opponibile, ma non prova di per sé l'effettiva inclusione del singolo credito nella massa ceduta quando tale circostanza sia specificamente contestata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Norma posta a base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dalla cessionaria per rendere inefficace nei propri confronti l'atto di donazione compiuto dalla debitrice.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla legittimazione ad agire della cessionaria.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla titolarità del credito e sulla sua inclusione nella cessione.
art. 2699 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza una specifica elaborazione autonoma nel testo sulla funzione della norma.
art. 58 TUB
art. 58 del testo unico bancario
La pubblicazione dell'avviso di cessione e l'iscrizione nel registro delle imprese sono rilevanti per l'opponibilità della cessione, ma il cessionario che agisce in giudizio deve comunque provare, se contestata, l'inclusione del singolo credito nell'operazione di cessione in blocco.
art. 4 L. n. 130/1999
Per la cessione in blocco dei crediti cartolarizzati richiama l'applicazione delle regole dell'art. 58 TUB.
artt. 43 e 47 del d.lgs. n. 180 del 2015
Invocati dai ricorrenti per sostenere che alla società cessionaria non fosse applicabile il regime probatorio speciale proprio delle banche.
art. 1264 c.c.
Gli effetti di notifica della cessione nei confronti dei debitori ceduti si producono mediante la forma di pubblicità prevista dall'art. 58 TUB.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di impugnazione per la dedotta violazione di legge nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro di impugnazione nel secondo motivo per violazione processuale e omessa pronuncia.
Massime di principio
- Nella cessione in blocco di crediti disciplinata dall'art. 58 TUB, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nei registri competenti rendono la cessione opponibile ai debitori ceduti, ma non dispensano il cessionario dall'onere di provare, se contestato, che lo specifico credito azionato rientri effettivamente nel perimetro dei crediti ceduti.
- La legittimazione sostanziale del cessionario che agisce giudizialmente come successore a titolo particolare del creditore originario richiede una prova documentale dell'inclusione del singolo credito nella cessione in blocco, secondo criteri oggettivi e verificabili.
- Una dichiarazione notarile o altra attestazione unilaterale non può, di regola, sostituire l'accertamento dell'effettiva appartenenza del singolo credito alla massa ceduta quando il debitore abbia formulato una contestazione specifica.
- Occorre distinguere tra opponibilità della cessione e prova della titolarità del singolo credito: la prima deriva dalla pubblicità legale, la seconda resta oggetto di un autonomo onere probatorio del cessionario.
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