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Sentenza

Sentenza n. 2068/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6850/2024

Giustizia amministrativa202504123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6850/2024, notificata al Ministero il 27 novembre 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 10 giugno 2025. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a erogare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale annuo di 500 euro, con riferimento all'anno scolastico 2019/2020. Nonostante la definitività del titolo e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha pertanto domandato la declaratoria di mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la liquidazione del relativo compenso, l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, in particolare la mancata impugnazione della sentenza posta in esecuzione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza, la parte interessata deve attivarsi per l'insediamento del commissario. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella deve essere presentata nei termini dell'art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposita modulistica. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, per le spese del giudizio, con attribuzione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.;

    La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora ... in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute

    La penalità di mora può essere disposta per incentivare l'adempimento dell'Amministrazione e, nel caso concreto, è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    L'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'Amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati secondo la disciplina delle spese di giustizia.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    La norma è richiamata per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    La norma disciplina la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    La domanda di liquidazione del compenso deve essere presentata nel termine previsto, a pena di decadenza, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    all’art. 8 della l. n. 417/1978

    La norma è richiamata quale riferimento per la liquidazione delle spese connesse all'utilizzo del mezzo proprio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia definitivo, l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza e applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere.
  • L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa richiesta deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dall'art. 71 del medesimo decreto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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