Sentenza del 09/10/2015 n. 20267 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
T.F. aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a sanzioni tributarie per violazioni IRPEG e ILOR commesse dalla società negli anni 1991 e 1992. Le sanzioni erano state poste a suo carico in solido, quale amministratore di fatto, sulla base di due sentenze della CTR Lombardia ormai passate in giudicato. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile retroattivamente il D.L. n. 269/2003, secondo cui le sanzioni relative al rapporto fiscale della società gravano esclusivamente sulla persona giuridica. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale applicazione, sostenendo che la nuova disciplina valeva soltanto per le violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non fosse stata irrogata alla data del 2 ottobre 2003.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha stabilito che il regime introdotto dal D.L. n. 269/2003, che attribuisce la responsabilità esclusiva alla persona giuridica, non era applicabile al caso concreto, poiché le sanzioni erano già state contestate e irrogate prima del 2 ottobre 2003. Per le violazioni anteriori alla riforma e già contestate o sanzionate, restava applicabile il precedente regime di responsabilità solidale della persona fisica previsto dall'art. 98 del D.P.R. n. 602/1973. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario di T.F. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre T.F. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 900 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 98
"responsabilità solidale della persona fisica che ne ha la rappresentanza"
Per le violazioni cui si applicava la disciplina previgente, la società restava il soggetto passivo principale e la persona fisica rappresentante rispondeva solidalmente delle sanzioni.
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 2, 11 e 27
"principio della personalizzazione delle sanzioni"
La disciplina ha introdotto la responsabilità diretta della persona fisica autrice o concorrente nella violazione e la responsabilità solidale della società, ma si applica soltanto alle violazioni commesse dopo il 1° gennaio 1998. Non opera retroattivamente sulle violazioni precedenti.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 3, comma 2
"nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce violazione punibile"
Il principio del favor rei non è stato ritenuto applicabile, perché il successivo mutamento del soggetto responsabile non ha eliminato la punibilità della violazione, ma ha modificato soltanto il regime di imputazione della sanzione.
D.L. n. 269/2003, art. 7, convertito in L. n. 326/2003
"le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società ... sono esclusivamente a carico della persona giuridica"
La responsabilità esclusiva della persona giuridica si applica soltanto alle violazioni non ancora contestate oppure alle sanzioni non ancora irrogate alla data del 2 ottobre 2003. Non si applica alle sanzioni già contestate e irrogate prima di tale data.
Art. 2909 c.c.
Il giudicato vincola le parti quanto all'accertamento contenuto nella sentenza definitiva. Tuttavia, nel caso concreto, la Cassazione ha deciso sulla base della disciplina temporale applicabile alla cartella e alle sanzioni già irrogate, senza riconoscere l'effetto retroattivo invocato dal contribuente.
Art. 384 c.p.c.
La Corte di Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; ciò è avvenuto con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Massime di principio
- Nel contenzioso sulle sanzioni tributarie è fondamentale individuare la disciplina vigente in base sia alla data della violazione sia alla data di contestazione e irrogazione della sanzione.
- Il regime che attribuisce alla persona giuridica la responsabilità esclusiva per le sanzioni non si applica alle violazioni già contestate o alle sanzioni già irrogate prima della sua entrata in vigore.
- Il principio del favor rei non comporta automaticamente l'esclusione della responsabilità personale quando una riforma modifica soltanto il soggetto obbligato al pagamento e non elimina la natura illecita della condotta.
- Per le violazioni anteriori all'introduzione del sistema di personalizzazione delle sanzioni può permanere la responsabilità solidale della persona fisica rappresentante, secondo la disciplina previgente.
- Una cartella fondata su sanzioni già accertate con sentenza passata in giudicato non può essere contestata efficacemente invocando, in modo retroattivo, una disciplina successiva incompatibile con i limiti temporali stabiliti dalla legge.
- Le questioni relative alla responsabilità e alla validità delle sanzioni devono essere dedotte tempestivamente nel giudizio avente a oggetto l'accertamento o l'atto sanzionatorio; il successivo ricorso contro la cartella non consente normalmente di riaprire il merito già definito.
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