Cassazione Penale, Sentenza n. 22656/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva escluso il riconoscimento della continuazione tra varie sentenze di condanna emesse da Tribunali di Rimini e Bologna per reati quali furto, ricettazione e altri delitti commessi tra il 2008 e il 2022. Olla sosteneva che esistesse una programmazione unitaria dei reati, deducendola dall'omogeneità delle violazioni, dal modus operandi e dalla prossimità temporale (nonostante i diversi luoghi), e invocava la continuità per un "programma" finalizzato a reperire mezzi economici per bisogni primari
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il Giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso la continuazione sulla base della distanza temporale significativa tra i reati e dell'eterogeneità delle violazioni; ha richiamato il principio per cui l'omogeneità e la contiguità spazio-temporale sono solo indici e non sufficenti da soli a fondare la continuazione, mentre il decorso del tempo è elemento decisivo in mancanza di altri elementi probatori della preordinazione. Ha inoltre affermato che il movente economico (la necessita' di procacciarsi mezzi di sussistenza) non può sostituirsi all'accertamento di un disegno criminoso unitario preesistente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma sull'accertamento della continuazione in sede di esecuzione: richiede verifica rigorosa e approfondita dell'unicità del disegno criminoso anche in fase esecutiva
art. 81 cod. pen.
Riferimento ai profili di punibilità e all'unitarietà del disegno criminoso ai fini dell'applicazione delle regole sulla continuazione; la Corte rileva che il decorso del tempo incide sulla valutazione dell'esistenza di una programmazione unitaria ai sensi di questa norma
art. 55 d.lgs. n. 231/2007
Norma richiamata solo in quanto oggetto di una delle sentenze di condanna menzionate; la decisione non fa un'interpretazione sostanziale della norma ma la cita come titolo di condanna tra i fatti esaminati
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova, anche in sede di esecuzione, che i reati successivi fossero programmati al momento del primo fatto, almeno nelle linee essenziali
- L'omogeneità delle violazioni, il medesimo bene giuridico tutelato e la contiguità spazio-temporale sono indici utili ma non sufficienti di per sé a dimostrare l'unicità del disegno criminoso
- Un significativo intervallo temporale tra le condotte, in assenza di ulteriori elementi probatori, tende a escludere la presunzione di una programmazione unitaria
- Il movente (es. una comune esigenza economica) non coincide con la prova di una preordinazione comune e non può da solo fondare il riconoscimento della continuazione
- La valutazione sulla sussistenza della continuazione è, in ultima analisi, questione di fatto rimessa al giudice di merito; le sue conclusioni sono insindacabili in cassazione se adeguatamente motivate e prive di vizi logici
- Se il giudice del merito esclude la continuazione ma non ha valutato in modo adeguato tutti gli indici dedotti dalla difesa, la decisione può essere annullata: ciò impone una motivazione completa e puntuale su tutti gli elementi significativi
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