Sentenza del 22/06/2017 n. 3799 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Massima 1 Esistenza di una pluralità di atti accertativi - presenza di uno stretto collegamento tra le diverse pretese impositive - ammissibilità di impugnative collettive e cumulative - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’impugnativa collettiva e cumulativa è stata ritenuta ammissibile quando tra i diversi atti e le relative pretese impositive sussistono elementi di connessione tali da evidenziare uno stretto collegamento. La soluzione è fondata su ragioni di economia processuale, coerenza delle decisioni e assenza di un espresso divieto legislativo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato congiuntamente più atti accertativi distinti, emessi nei confronti di soggetti diversi, sostenendo l’ammissibilità dell’azione cumulativa in ragione dello stretto collegamento tra le pretese impositive. La questione riguarda la possibilità di riunire in un unico ricorso controversie tributarie soggettivamente e oggettivamente connesse.
Norme richiamate
Art. 103 c.p.c.
Consente il cumulo soggettivo quando le domande presentano connessione per oggetto, titolo o per questioni comuni; tale principio può orientare l’ammissibilità di impugnative cumulative anche nel processo tributario.
Art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992
Rende applicabili, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile al processo tributario, consentendo di valorizzare i principi sul cumulo delle domande.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario è possibile proporre un ricorso collettivo e cumulativo contro più atti distinti, anche riferiti a soggetti diversi, se esiste una connessione concreta e significativa tra le pretese.
- La mera contemporaneità degli atti o la semplice analogia delle questioni non è necessariamente sufficiente: occorre uno stretto collegamento oggettivo o soggettivo tra le controversie.
- L’ammissibilità può essere sostenuta da esigenze di economia processuale e di uniformità delle decisioni, purché il cumulo non comprometta il diritto di difesa o la chiara individuazione delle singole pretese.
- In assenza di un espresso divieto normativo, il giudice tributario può ammettere il cumulo applicando, per quanto compatibili, i principi del codice di procedura civile.
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