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Sentenza

Sentenza n. 591/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l’esecuzione: - della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 438/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 12.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3343/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 22.01.2026 (doc. 2).

Giustizia amministrativa202600136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 438/2025, che aveva ordinato il riconoscimento di 1.500 euro sulla Carta elettronica del docente, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro e previdenza, era stata notificata al Ministero il 29 luglio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era rimasta ineseguita quanto all'accredito sulla Carta elettronica del docente. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Cagliari era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto decisiva la nomina del commissario e ha valorizzato le ulteriori ragioni ostative richiamate dall'Adunanza plenaria n. 15/2014: la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e di fruizione facoltativa. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di agire per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso; il TAR ne ha riconosciuto la possibilità al commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità; nel caso concreto la nomina del commissario e le caratteristiche del procedimento di attivazione della Carta hanno giustificato il rigetto dell'astreinte.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto, sulla somma dovuta per la Carta elettronica del docente, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito fino all'attribuzione.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione statale un pagamento o un'attribuzione non sia stata eseguita e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un nuovo termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta costituisce una misura sostitutiva idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato e può concorrere a giustificare il rigetto della domanda di penalità di mora.
  • L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere negata quando ricorrano ragioni ostative connesse alla complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, ai vincoli normativi e di bilancio, alla mole eccezionale del contenzioso seriale e alla natura non essenziale o facoltativa del beneficio da attribuire.
  • Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 quando risultino incapienti i capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento.
  • Quando il commissario ad acta sia un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione soccombente, non spetta un compenso aggiuntivo per l'esercizio delle funzioni commissariali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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