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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40823/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Naoui Hassan aveva proposto opposizione ex art. 204-bis C.d.S. avverso il verbale del 6/8/2019 per guida senza patente (art. 116, commi 15 e 17 C.d.S.) e sequestro amministrativo del veicolo. Il Giudice di Pace di Empoli, con provvedimento dell'8/6/2021, si era dichiarato incompetente a favore del giudice penale. Il GIP del Tribunale di Firenze ha sollevato conflitto di competenza (art. 28, comma 1 c.p.p.), sostenendo che la competenza del giudice penale era venuta meno perché il procedimento penale si era già definitivamente definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. (definitiva il 26/2/2021) per il reato di falsità materiale; il Procuratore generale aveva chiesto che fosse riconosciuta la competenza del Giudice di Pace di Empoli.

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza del Giudice di Pace di Empoli e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di Pace per il prosieguo. Motivo: richiamando art. 24 L. 689/1981 e l'art. 221 C.d.S., la Corte ha ritenuto che la sentenza applicativa su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., essendo provvedimento definitorio e avendo determinato il venir meno della pendenza del procedimento penale, abbia fatto cessare la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa; pertanto sussiste la competenza del Giudice di Pace.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689

    «qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere dei reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.»

    Stabilisce il principio generale che il giudice penale è competente per le violazioni amministrative connesse al reato, ma la sua competenza cessa se il procedimento penale si conclude (es. estinzione o difetto di procedibilità).

  • art. 221 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    «Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220.»

    Specifica per il C.d.S. il medesimo principio: il giudice penale è competente quando l'accertamento del reato dipende dalla violazione amministrativa, ma tale competenza viene meno se il processo penale si chiude definitivamente.

  • art. 220, comma 4, Codice della Strada (richiamato)

    Richiama l'obbligo dell'autorità giudiziaria di rimettere gli atti all'ufficio che ha comunicato la notizia di reato quando rilevi esclusivamente la violazione amministrativa, per consentire la procedura amministrativa/sanzionatoria.

  • art. 28, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il conflitto di attribuzione tra organi giudiziari; costituisce la base per la sollevazione del conflitto da parte del GIP.

  • art. 204-bis Codice della Strada

    Prevede l'opposizione alla sanzione amministrativa derivante da violazione del Codice della Strada; qui è lo strumento con cui l'interessato ha impugnato il verbale per guida senza patente.

  • Sent. Sez. 1, n. 31662 del 08/07/2004 (Gustin)

    Giurisprudenza che afferma che non c'è connessione obiettiva (e dunque giurisdizione penale sulla violazione amministrativa) quando l'illecito amministrativo non sia oggettivamente collegato al reato oggetto del procedimento penale.

  • Sent. Sez. U, n. 20 del 21/06/2000 (Cerboni)

    Stabilisce che, in presenza di connessione obiettiva, il giudice penale è competente anche per la violazione amministrativa, ma la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) è definitoria e fa venir meno la pendenza del procedimento penale.

Massime di principio

  • Verificare sempre la sequenza temporale: se il procedimento penale si è già definitivamente concluso (sentenza passata in giudicato o provvedimento definitorio come art. 444 c.p.p.), la competenza del giudice penale sulla violazione amministrativa cessa e l'autorità amministrativa/il Giudice di Pace possono esercitare la competenza.
  • Accertare l'esistenza di una connessione obiettiva tra reato e violazione amministrativa: solo se il giudizio penale richiede di accertare preventivamente la violazione amministrativa il giudice penale è competente a decidere anche sulla sanzione amministrativa.
  • Se l'illecito amministrativo è stato già definito mediante pagamento in misura ridotta o altro rito amministrativo, la competenza penale non si attiva in base alle stesse regole di connessione.
  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. ha natura definitoria e determina il venir meno della pendenza del procedimento penale, con conseguente perdita di competenza del giudice penale sulle violazioni amministrative connesse.
  • In caso di dubbio sulla competenza, può essere opportuno sollevare il conflitto di attribuzione o verificare la possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 220 C.d.S.

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