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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25585/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza riguarda tre imputati condannati in appello per una pluralità di fatti connessi a operazioni di importazione di stupefacenti dall’estero, ricostruite come tentativi di importazione di cocaina dal Sud America e di hashish dal Marocco, oltre che, per due di essi, come partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. Uno degli imputati era ritenuto capo e organizzatore del sodalizio; il secondo partecipe; il terzo era ritenuto estraneo all’associazione ma concorrente nei tentativi di importazione. I ricorrenti hanno proposto numerose censure: in particolare, questioni processuali sull’accesso agli atti di un procedimento separato e sulla richiesta di trascrizione integrale delle intercettazioni; contestazioni sulla valutazione delle chiamate in correità e sul travisamento della prova; doglianze sulla qualificazione giuridica dei fatti come tentativo punibile invece che come meri atti preparatori o come condotte inidonee ex art. 49 c.p.; deduzioni su desistenza volontaria o recesso attivo; contestazioni sulla configurabilità dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e sul ruolo di capo/organizzatore o di mero partecipe; infine censure sul trattamento sanzionatorio e sul divieto di reformatio in peius, soprattutto per uno degli imputati, per il quale la Corte d’appello aveva rideterminato la pena in modo non coerente tra motivazione e dispositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente i ricorsi di due imputati e ha accolto solo parzialmente il ricorso del terzo limitatamente al trattamento sanzionatorio. Per gli altri capi, ha confermato la ricostruzione della Corte d’appello: ha ritenuto infondate le doglianze processuali, ha reputato corretta la valutazione delle chiamate in correità e delle intercettazioni, ha ribadito che le trattative per l’importazione di cocaina e hashish erano giunte a uno stadio molto avanzato e che gli atti posti in essere erano idonei e univoci ai fini del tentativo di importazione, ha escluso desistenza e recesso attivo e ha confermato la sussistenza dell’associazione finalizzata al narcotraffico e la partecipazione degli imputati nei termini accertati di merito. Quanto al terzo imputato, ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione della pena, rilevando una insanabile discrasia tra motivazione e dispositivo sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio e la conseguente necessità di nuova decisione sul punto da parte di altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

Norme richiamate

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    richiamato per la dedotta nullità per violazione del diritto di difesa

  • art. 180 c.p.p.

    richiamato in relazione alla nullità eccepita

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    norma base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi di motivazione

  • art. 56 c.p.

    tentativo, desistenza volontaria e recesso attivo

  • art. 49 c.p.

    reato impossibile per inidoneità assoluta degli atti

  • art. 110 c.p.

    concorso di persone valutato unitariamente

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    reato di importazione/traffico illecito richiamato nella qualificazione del tentativo

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    richiamato in tema di valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in correità

  • art. 546, lett. e), c.p.p.

    richiamato per il vizio di motivazione della sentenza

  • art. 130 disp. att. c.p.p.

    utilizzato per affermare l’obbligo del PM di formare il fascicolo per l’udienza preliminare solo con gli atti pertinenti all’imputazione esercitata

  • art. 416, comma 2, c.p.p.

    richiamato sul fascicolo trasmesso al giudice dell’udienza preliminare

  • art. 442, comma 1-bis, c.p.p.

    fascicolo utilizzabile nel rito abbreviato

  • art. 116, comma 2, c.p.p.

    richiamato per l’accesso agli atti di altro procedimento

  • art. 117 c.p.p.

    richiamato per l’accesso agli atti di altro procedimento in fase di indagini

  • art. 587 c.p.p.

    richiamato per escludere l’estensione tra coimputati dei motivi di impugnazione

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    richiamato sui motivi nuovi di ricorso

  • art. 597 c.p.p.

    richiamato sul divieto di reformatio in peius

  • art. 61-bis c.p.

    richiamato nella motivazione sulla commisurazione della pena nel caso di La Scala

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato per le circostanze attenuanti generiche e il giudizio di prevalenza/equivalenza

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    aggravante dell’ingente quantità richiamata nella dosimetria

  • art. 131-bis c.p.

    evocato solo come parametro generale nella tassonomia, non centrale nel caso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il travisamento della prova è deducibile solo quando il giudice di merito abbia utilizzato un dato probatorio inesistente o abbia attribuito a un elemento di prova un contenuto oggettivamente diverso da quello reale; non è consentita una nuova lettura del compendio istruttorio.
  • La motivazione è viziata per manifesta illogicità solo quando la frattura logica tra premesse e conclusioni sia macroscopica e percepibile ictu oculi; minime incongruenze o critiche meramente alternative non bastano.
  • Nel rito abbreviato, l’eventuale mancata allegazione al fascicolo dibattimentale di atti di un procedimento separato non determina di per sé nullità della richiesta di rinvio a giudizio o degli atti successivi, se quegli atti non fanno parte del procedimento in trattazione.
  • Per dedurre utilmente la violazione del diritto di difesa per mancato accesso ad atti di altro procedimento, la parte deve indicare di avere richiesto gli atti al giudice o al pubblico ministero competente per quel diverso procedimento e deve spiegare la concreta rilevanza difensiva degli atti richiesti.
  • Le dichiarazioni dei chiamanti in correità possono essere valorizzate anche quando non sono l’unica fonte di prova, purché trovino riscontro in dati autonomi e convergenti, come intercettazioni, messaggi e ulteriori dichiarazioni, e il giudice dia conto della loro reciproca convergenza.
  • Nel concorso di persone, la verifica dell’idoneità degli atti ai fini del tentativo va compiuta unitariamente, considerando l’azione complessiva del gruppo e non isolando atomisticamente la condotta di ciascun concorrente.
  • Per la configurabilità del tentativo di importazione di stupefacenti non occorre che la droga sia già materialmente nella disponibilità degli agenti o che il trasporto sia già in fase esecutiva completa; sono sufficienti trattative serie e affidanti, con definizione di quantità, prezzo e modalità esecutive, accompagnate da atti concretamente idonei a realizzare lo spostamento della sostanza.
  • L’inidoneità degli atti ai sensi dell’art. 49 c.p. sussiste solo quando l’azione, valutata ex ante, sia intrinsecamente incapace di realizzare il proposito criminoso; non basta che il progetto fallisca per ostacoli pratici, ritardi, errori documentali o indisponibilità sopravvenute di mezzi o piloti.
  • La desistenza volontaria o il recesso attivo richiedono un’interruzione autonoma e libera dell’azione criminosa finalizzata a impedire l’evento; non ricorrono quando l’azione si arresti per cause esterne o per l’impossibilità di proseguire l’operazione.
  • L’associazione finalizzata al narcotraffico può essere riconosciuta anche in presenza di operazioni molteplici ma coordinate, finanziamenti ingenti, suddivisione di ruoli e proiezione dell’attività verso ulteriori affari, senza che siano necessari rapporti di fiducia piena tra tutti i partecipi.
  • La pena deve essere motivata in modo coerente e intellegibile: una discrasia non componibile tra dispositivo e motivazione sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio rende illegittima la statuizione e impone l’annullamento con rinvio limitatamente al punto della pena.
  • In presenza di contrasto tra dispositivo e motivazione, il dispositivo prevale salvo errore materiale chiaramente riconoscibile e purché ciò non elimini una statuizione più favorevole per l’imputato; altrimenti non può essere sacrificata la funzione di garanzia del dispositivo stesso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioAssociazione finalizzata al trafficoImpugnazioniProveTentativoConcorso di personeElemento soggettivo
RamiStupefacentiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generaleResponsabilità enti (231)
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiConcorso di personeTentativoNesso di causalitàPrescrizione del reatoOnere della provaInutilizzabilità della provaNullità processuale

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