Cassazione Civile, Ordinanza n. 34532/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando la data del visto del PM risultante dal registro informatico. In cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c.: da un lato ha sostenuto di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del sistema informatico non provassero una comunicazione valida, pur essendo l’ufficio munito di PEC; dall’altro ha censurato il mancato esame dell’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era avvenuta alcuna comunicazione telematica o cartacea, affermando che non spettasse al PM provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto l’inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa. In ogni caso ha ritenuto il ricorso comunque non fondato rispetto al controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione del Tribunale era conforme all’orientamento della Corte: per l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato si applica il rito sommario e il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché tale termine lungo risultava comunque spirato, l’opposizione era tardiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.
art. 136 c.p.c.
Richiamato come norma sulla comunicazione degli atti processuali, ma la censura è stata assorbita dall’inammissibilità del ricorso e, comunque, non ha scalfito la ratio sulla tardività.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ha però ritenuto che, anche a voler considerare la censura, la tardività dell’opposizione restava accertata.
art. 84, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l’opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 170.
art. 170, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il rimedio esperibile avverso il decreto di pagamento delle spese di giustizia; la Corte ne conferma l’assoggettamento al termine di impugnazione pertinente.
art. 15, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia "sono regolate dal rito sommario"
Le opposizioni in materia di spese di giustizia seguono il rito sommario e il decreto di liquidazione va equiparato all’ordinanza del giudice monocratico.
art. 702-quater c.p.c.
Richiamato per l’equiparazione funzionale del decreto di liquidazione all’ordinanza appellabile nel rito sommario.
art. 327 c.p.c.
In assenza di comunicazione o notificazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione per gli atti decisori e definitivi.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la questione di diritto è stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato ai fini della definizione in camera di consiglio per inammissibilità.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso ritenuto inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza, opera il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
- Il decreto di liquidazione delle spese di giustizia, impugnabile ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, è assoggettato al rito sommario di cui all’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e va trattato, per il regime delle impugnazioni, in modo coerente con i provvedimenti decisori e definitivi.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- È inammissibile il ricorso che contesti una decisione conforme all’orientamento consolidato della Corte senza confrontarsi efficacemente con il principio di diritto già affermato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34390/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34391/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34392/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34393/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34394/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34395/2022 del 23/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →