Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32087/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e non specifico ai sensi degli artt. 581, lett. c), e 591, lett. c), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per ricettazione, deducendo un solo motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti. In particolare, ha contestato il diniego della diminuzione di pena collegata al valore del bene ricettato e alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico e privo della specificità richiesta, poiché si limitava a riproporre censure già svolte in appello e già confutate dalla decisione impugnata, senza confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi.

Norme richiamate

  • art. 648, quarto comma, c.p.

    È richiamato come parametro normativo del motivo relativo al mancato riconoscimento di attenuanti nel reato di ricettazione.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    È invocato dal ricorrente quale attenuante legata al valore del bene, ma la Corte ne conferma il mancato riconoscimento da parte del giudice di merito.

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    La Corte lo richiama quale norma che impone la specificità dei motivi di impugnazione; la sua violazione rende il ricorso generico.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    È richiamato come disposizione che consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità dei motivi.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già dedotte in appello non è sufficiente.
  • La contestazione del trattamento sanzionatorio o del diniego di attenuanti non può risolversi in una critica astratta o generica: occorre indicare puntualmente perché la valutazione del giudice di merito sarebbe illogica o giuridicamente errata.
  • Quando il giudice di merito ha fondato il diniego o la determinazione della pena su un parametro non manifestamente illogico e adeguatamente esplicativo, tale apprezzamento discrezionale non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
  • L'indicazione del valore del bene oggetto di ricettazione può essere, da sola, un elemento sufficiente a sorreggere la motivazione sul trattamento attenuato, se il criterio adottato non risulta manifestamente illogico.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.