Sentenza n. 127/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’accertamento diritto al riconoscimento dei 6 scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis D.L. 387/1987
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'INPS di riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini della rideterminazione del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cessato dal servizio a domanda con decorrenza dal 1° febbraio 2021, deduceva di avere più di 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Chiedeva l'accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente ricalcolo dell'indennità di buonuscita, nonché, ove occorrente, l'annullamento della nota INPS di diniego. Con il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, sostenendo che il beneficio spettasse anche al personale delle Forze armate in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 e che il requisito soggettivo fosse integrato dalla cessazione a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con l'anzianità richiesta. Contestava inoltre il difetto di legittimazione passiva opposto dall'INPS. Nella memoria ex art. 73 c.p.a. prospettava anche una questione di legittimità costituzionale, in relazione all'esclusione del personale dell'Aeronautica militare dal beneficio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosca i sei scatti stipendiali esclusivamente agli appartenenti alle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, e non al personale delle Forze armate in quanto tale. Il rinvio all'art. 16 della l. n. 121/1981 delimita la nozione di forze di polizia e comporta l'esclusione dell'Aeronautica militare. L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 si limita a mantenere fermo il regime dell'art. 6-bis per le forze di polizia ad ordinamento militare e non ne estende l'applicazione a tutte le Forze armate; neppure i primi due commi dell'art. 1911 fondano la pretesa del ricorrente. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata e, comunque, generica: le situazioni del personale delle forze di polizia e dell'Aeronautica militare non sono comparabili ai fini considerati, poiché il beneficio è collegato all'espletamento di funzioni di polizia. La differenziazione legislativa è stata giudicata ragionevole e non lesiva dell'art. 3 Cost. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
Al personale della Polizia di Stato ... e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ...
Il beneficio dei sei scatti ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita opera per gli appartenenti alle forze di polizia, ma non per il personale delle Forze armate non appartenente a tali corpi.
art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987
si applichi anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
La possibilità di cessazione a domanda con i requisiti anagrafici e di servizio non supera il requisito soggettivo dell'appartenenza alle forze di polizia.
art. 16 l. n. 121/1981
La disposizione delimita la nozione di forze di polizia rilevante ai fini dell'art. 6-bis, senza comprendere le Forze armate diverse dai corpi qualificati come forze di polizia.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 ... ai soli fini del trattamento di fine rapporto
La norma conserva l'applicazione dell'art. 6-bis per le forze di polizia ad ordinamento militare, senza estendere il beneficio a tutto il personale delle Forze armate.
art. 3 Cost.
L'esclusione dell'Aeronautica militare non determina una disparità irragionevole, perché il personale delle Forze armate e quello delle forze di polizia non sono comparabili rispetto a un beneficio collegato alle funzioni di polizia.
art. 19 l. n. 183/2010
La comune appartenenza al comparto difesa-sicurezza e la peculiarità dei rispettivi compiti non impediscono trattamenti differenziati fondati sulle specificità delle funzioni svolte.
art. 73 c.p.a.
La questione di legittimità costituzionale prospettata nella memoria depositata in vista dell'udienza è stata esaminata e ritenuta genericamente dedotta e manifestamente infondata.
Massime di principio
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosce i sei scatti stipendiali ai fini della base pensionabile e dell'indennità di buonuscita agli appartenenti alle forze di polizia, civili o militari, ma non al personale delle Forze armate che non appartenga a uno dei corpi qualificati come forza di polizia.
- Il requisito della cessazione a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile opera soltanto per il personale incluso nell'ambito soggettivo dell'art. 6-bis e non consente di estendere il beneficio al personale dell'Aeronautica militare.
- L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 mantiene fermo il regime dell'art. 6-bis per le forze di polizia ad ordinamento militare, ma non estende i sei scatti a tutte le Forze armate per il solo fatto della loro inclusione nel Codice dell'ordinamento militare.
- La differenziazione del trattamento di fine servizio tra personale delle forze di polizia e personale delle Forze armate è compatibile con l'art. 3 Cost. quando il beneficio è collegato alle specifiche funzioni di polizia e le situazioni poste a confronto non risultano comparabili sotto tale profilo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 36/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 37/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 38/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 50/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 51/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →